Dalla IV alla V direttiva antiriciclaggio

Pubblicato il 29/9/2019

La velocità con la quale si sta trasformando la disciplina di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è testimoniata dal rapido susseguirsi di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio.

A luglio 2017 sono entrate in vigore le modifiche alla normativa italiana antiriciclaggio derivanti dall’applicazione della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio). Nei mesi successivi si è poi avviata la fase di consultazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia che si è protratta per tutto il 2018.

Il 22 marzo 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una pubblica consultazione sullo schema di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), e per accogliere le osservazioni inviate dalla Commissione europea in relazione al non corretto recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.

Assogestioni ha partecipato attivamente alla consultazione del MEF inviando un proprio documento di risposta con l’obiettivo di contribuire ad una chiara definizione delle nuove disposizioni e di sottolineare le specifiche esigenze e difficoltà degli operatori del settore del risparmio gestito nella fase applicativa della disciplina antiriciclaggio.

Nei mesi successivi alla chiusura della consultazione, l’Associazione ha continuato a monitorare l’iter dello schema di decreto che, dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, è stato inviato alle Commissioni Parlamentari per la formulazione di un parere sull’atto di Governo.

Nella fase di esame dello schema di decreto, Assogestioni ha inviato alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato un position paper contenente proposte volte ad eliminare alcune criticità riscontrate dalle Società di Gestione del Risparmio nell’applicazione della normativa antiriciclaggio e alcune considerazioni in merito al recepimento della V direttiva antiriciclaggio.

Nel Parere finale che le Commissioni parlamentari hanno inviato al Governo è stata inserita anche la proposta dell’Associazione di lasciare maggiore spazio ad un approccio basato sul rischio per l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei clienti già acquisiti, eliminando l’obbligo di dover adempiere agli obblighi anche in considerazione di disposizioni di legge sopravvenute.

L’osservazione è stata accolta dal Governo e inserita nella versione definitiva del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 ottobre 2019.

Il grande fermento a livello di normativa primaria è stato accompagnato dall’emanazione, da parte della Banca d’Italia, delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del 26 marzo 2019 e delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

Per quanto concerne le Disposizioni relative all’organizzazione, le principali novità riguardano l’introduzione di una policy antiriciclaggio che deve essere obbligatoriamente redatta e approvata dai soggetti obbligati e nella quale sono illustrate e motivate le singole scelte effettuate in termini di assetti organizzativi e di modulazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ulteriori novità sono poi rappresentate dalle nuove disposizioni sui gruppi, dai principi generali per effettuare la valutazione del rischio e dal contenuto della relazione annuale della funzione antiriciclaggio.

Nelle nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica e nel resoconto della consultazione sono contenute rilevanti novità e indicazioni di particolare interesse per le SGR.

In particolare, nella Parte sesta delle Disposizioni è disciplinata la modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela nel caso in cui un destinatario della disciplina antiriciclaggio offra servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario, che opera nell’interesse dei propri clienti.

Nel resoconto della consultazione la Banca d’Italia ha, infine, chiarito quale debba essere per le SGR la corretta qualificazione e classificazione, ai fini antiriciclaggio, delle sottoscrizioni di OICR effettuate dagli investitori per il tramite di un collocatore.

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