Antiriciclaggio, un nuovo quadro normativo e regolamentare

Pubblicato il 10/11/2018

Mancano ormai soltanto gli ultimi tasselli per la completa definizione del nuovo quadro normativo e regolamentare avviato con l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio) e relativo alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

L’Italia ha provveduto al recepimento della IV direttiva antiriciclaggio con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017, n.140.

L’approvazione definitiva dal decreto legislativo di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio era stata preceduta da una consultazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla quale l’Associazione ha contribuito inviando un proprio documento di risposta elaborato grazie anche al contributo della Task Force antiriciclaggio Assogestioni.

Il principale elemento di innovazione introdotto dalla IV direttiva antiriciclaggio è rappresentato dall’ampliamento e dalla razionalizzazione del risk based approach. Tale impostazione risponde alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) del 2012 ed è volta a consentire un’attenta e continua valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che, per loro natura, sono considerati mutevoli e contenibili solo sulla base di processi decisionali basati sull’evidenza fattuale.

Il risk based approach coinvolge in modo trasversale le Istituzioni, le Autorità di vigilanza e i soggetti obbligati. Alla Commissione europea, infatti, viene richiesto di elaborare una valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno (cfr. SNRA Report in allegato), mentre agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione.

Il Comitato di sicurezza finanziaria istituito all’interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la prima analisi nazionale dei rischi nel 2013. Un aggiornamento dell’analisi dei rischi è atteso per la fine del 2018.

A loro volta i soggetti obbligati, tra i quali rientrano anche le SGR, sono tenuti a valutare i rischi cui sono esposti in funzione dell’attività svolta e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche.

Il nuovo quadro normativo sembra, quindi, essere contraddistinto dalla possibilità, per i soggetti obbligati, di modulare gli obblighi antiriciclaggio in funzione delle attività svolte e, quindi, di graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione dei rischi rilevati.

Con l’attuazione della IV direttiva, inoltre, sono state modificate le misure rafforzate e semplificate di adeguata verifica della clientela ed introdotto un nuovo impianto sanzionatorio.

Elementi di maggiore flessibilità sono stati introdotti anche in merito alla conservazione delle informazioni e dei dati a fini antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Come più volte auspicato da Assogestioni, il legislatore ha ritenuto opportuno eliminare l’obbligo di istituzione e tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI), limitandosi a stabilire i requisiti e i principi da rispettare in materia di conservazione delle informazioni.

Tale impostazione è stata recepita anche nel documento di consultazione della Banca d’Italia alla quale il legislatore ha demandato il compito di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti.

In particolare, nel documento posto in consultazione fino al 1° ottobre 2018, la Banca d’Italia ha proposto un’impostazione con la quale consentire agli intermediari di scegliere tra due possibilità per rendere disponibili le informazioni a fini antiriciclaggio:

  1. estrarre i dati dagli archivi contabili-gestionali già in uso dagli intermediari;
  2. continuare ad avvalersi di archivi standardizzati già in uso.

Quella sulla conservazione delle informazioni è stata preceduta da altre due importanti consultazioni della Banca d’Italia che si sono concluse il 12 giugno 2018 relative, rispettivamente, alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e alle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio.

Assogestioni ha inviato alla Banca d’Italia le proprie osservazioni in merito a tutti i documenti posti in consultazione, con l’obiettivo di proporre una migliore definizione degli obblighi antiriciclaggio in funzione delle caratteristiche e dell’operatività delle SGR.

Secondo quanto riportato nei documenti di consultazione, le nuove disposizioni regolamentari della Banca d’Italia dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2019. Si attende, quindi, la pubblicazione dei testi definitivi dei provvedimenti attuativi di competenza dell’Autorità di Vigilanza, sulla base dei quali i soggetti obbligati dovranno  predisporre le necessarie modifiche ai presidi antiriciclaggio.

 

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