Antiriciclaggio e gestioni di portafoglio, snellimento delle verifiche per le Sgr

Pubblicato il 12/2/2021

La Società di gestione del risparmio che gestisce un fondo sottoscritto in nome proprio da un gestore di portafogli sulla base del mandato conferito dall’investitore sottostante non è tenuta ad acquisirne, a fini antiriciclaggio, i dati identificativi, mentre resta fermo l’obbligo di svolgere un’adeguata verifica nei confronti del gestore di portafogli.

È quanto emerge dalla risposta che Banca d’Italia ha fornito ad Assogestioni sulla richiesta di chiarimenti per l’applicazione degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di adeguata verifica.

La Banca d’Italia ha accolto, da un punto di vista generale, la posizione sostenuta dall’Associazione stabilendo che per tutte le sottoscrizioni effettuate dal gestore di portafogli sulla base del mandato generale rilasciato dall’investitore, il gestore dell’OICR deve limitarsi ad applicare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del gestore di portafogli

In particolare l’Autorità di vigilanza ha precisato che “si può escludere che il destinatario controparte sia tenuto ad acquisire i dati identificativi dei clienti-investitori nell’ipotesi in cui il gestore di portafogli non abbia ricevuto da essi istruzioni specifiche”. In questo caso, precisa Banca d’Italia, l’esclusione non si applica.

Un chiarimento che rappresenta “una semplificazione coerente con le caratteristiche e con il livello di rischio delle operazioni esposte”, scrive Assogestioni nella circolare indirizzata alle Associate, e che consente di “evitare un appesantimento delle procedure per le Sgr” che, ricorda l’associazione, “possono assumere sia il ruolo di gestore di Oicr che di gestore di portafogli”.

Nella comunicazione l’Autorità ha inoltre chiarito che il dato rilevante per individuare l’esatto perimetro di applicazione degli obblighi di adeguata verifica previsti nei rapporti fra due intermediari “non risiede nell’ampiezza del mandato, quanto nella circostanza che l’intermediario committente agisca in base a specifiche istruzioni di acquisto o vendita impartite dal proprio cliente”.

Ne deriva che in caso di istruzioni impartite dal cliente al gestore di portafogli, il gestore di OICR che riceve la sottoscrizione dovrà, in situazioni di basso rischio, acquisire dal gestore di portafogli almeno i dati identificativi dell’investitore finale che ha richiesto l’operazione.

Sul punto l’Associazione, nella circolare indirizzata alle Sgr associate, ha fornito una lettura delle indicazioni della Banca d’Italia volta ad individuare con chiarezza la condizione al ricorrere della quale il gestore del fondo deve acquisire i dati identificativi degli investitori che impartiscono delle istruzioni vincolanti al gestore di portafogli.

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