Antiriciclaggio, audizione Assogestioni sullo schema di decreto relativo al recepimento della IV direttiva

Pubblicato il 4/4/2017

L’atteso recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (IV direttiva antiriciclaggio) è entrato nella fase decisiva. Dopo la consultazione pubblica, conclusasi nello scorso mese di dicembre, lo schema di decreto predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 febbraio 2017, ed è ora sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La complessità e l’importanza dello schema di decreto legislativo con il quale viene data attuazione alla IV direttiva antiriciclaggio ha indotto le commissioni Giustizia e Finanze di entrambi i rami del Parlamento a deliberare l’avvio di un’indagine conoscitiva per raccogliere le osservazioni e i contributi di alcuni tra i soggetti interessati. Nell’ambito di tale indagine conoscitiva, la Assogestioni ha fornito il punto di vista dell’industria del risparmio gestito sul contenuto dello schema di decreto, sottolineando le criticità presenti nel testo approvato dal Governo e formulando proposte per migliorare taluni aspetti di particolare rilevanza. Oltre ad esprimere l’apprezzamento per l’eliminazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), l’intervento di Sonia Maffei, direttore del settore previdenza e immobiliare di Assogestioni, si è concentrato sull’analisi di tre aspetti di particolare rilevanza per il settore: esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, segnalazioni tardive e impianto sanzionatorio. Il primo tema trattato nel corso dell’audizione ha riguardato lo scambio di informazioni tra Società di Gestione del Risparmio (SGR) e collocatore e, più nel dettaglio, la tipologia di informazioni che il collocatore deve comunque trasmettere alle SGR nell’ambito dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi. Dopo aver descritto il modello distributivo che caratterizza buona parte dell’industria del risparmio gestito, si è richiesto di apportare delle modifiche al testo in esame al fine di adattare, anche all’operatività delle SGR, le modalità per lo svolgimento dell’adeguata verifica tramite terzi. Al riguardo, la proposta della Assogestioni è quella di inserire nel novero delle informazioni che il collocatore deve trasmettere in ogni caso alle SGR anche quelle sulla situazione economico-patrimoniale del cliente.

Tale modifica consentirebbe alle SGR di avere a disposizione, oltre ai dati anagrafici del cliente e a quelli relativi all’operazione, ulteriori informazioni indispensabili per poter far emergere un eventuale sospetto di riciclaggio nei confronti del cliente o dell’operazione posta in essere. Successivamente, è stata richiamata l’attenzione dei componenti delle Commissioni sull’importanza di modificare le disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS). La Assogestioni ha richiesto di eliminare dal testo normativo la fattispecie della segnalazione tardiva, nonché le relative sanzioni applicabili sia nei confronti delle Società che nei confronti del personale coinvolto. Nel dettaglio, è stato fatto presente che la previsione di un termine di trenta giorni per l’invio della segnalazione di operazione sospetta contrasti con il complesso sistema di analisi e valutazione che deve essere avviato per poter individuare ed accertare la presenza di elementi di sospetto nell’operazione che è stata effettuata dal cliente.

L’impostazione scelta dal legislatore obbliga, infatti, ad una riduzione dei tempi per lo scambio di informazioni e, quindi, introduce un inopportuno disincentivo ad approfondire gli elementi di sospetto minando, in tal modo, anche la collaborazione attiva tra intermediari finanziari, nonché tra questi ultimi e le Autorità di vigilanza. La parte conclusiva dell’audizione è stata, invece, dedicata all’analisi dell’impianto sanzionatorio il quale, ad avviso della Assogestioni, risulta essere ancora eccessivamente penalizzante per i soggetti obbligati, nonché carente di proporzionalità soprattutto con riferimento alle sanzioni previste per il personale dei soggetti obbligati medesimi. Le condotte illecite che possono dar luogo all’applicazione di una sanzione amministrativa, infatti, sono estremamente variegate e caratterizzate da diversi livelli di gravità e differenti profili di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti.

Per assicurare un maggiore equilibrio nell’impianto sanzionatorio è richiamato il principio contenuto nella legge delega relativo alla necessità di “graduare l’entità e la tipologia delle sanzioni amministrative, tenuto conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione”.

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