Antiriciclaggio, al via una nuova fase. Le aspettative dell'industria

Pubblicato il 5/7/2018

Un sistema finanziario trasparente e libero da forme di inquinamento generate dall’immissione di capitali provenienti da attività criminose, o da operazioni volte a finanziare attività terroristiche, è un obiettivo ampiamente condiviso ed auspicato dall’industria del risparmio gestito.

Il 12 giugno scorso ha segnato l’avvio di una nuova fase per gli operatori del settore con la conclusione della procedura di consultazione avviata dalla Banca d’Italia sulle misure di attuazione della nuova disciplina antiriciclaggio relative all’adeguata verifica della clientela e all’organizzazione, procedure e controlli in materia.

La regolamentazione che ne scaturirà rappresenterà un importante tassello per la conclusione del processo di aggiornamento della disciplina sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; disciplina, questa, che ha subìto un nuovo impulso con l’attuazione della IV direttiva antiriciclaggio(1).

L’intervento di Assogestioni, attraverso la risposta alla consultazione, va nella direzione di contribuire alla costruzione di un sistema di prevenzione solido ed efficiente. Si tratta di un obiettivo raggiungibile indipendentemente dall’imposizione di obblighi supplementari in capo agli operatori del risparmio gestito.

La ricerca di un giusto equilibrio tra efficienza dei presidi e riduzione di oneri e adempimenti non commisurati all’operatività delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e alle modalità distributive che caratterizzano l’industria ha infatti rappresentato l’impalcatura sulla quale sono stati costruiti i documenti di risposta alle consultazioni.

Risponde a questa logica anche la principale richiesta formulata dall’Associazione riguardante le disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, e cioè di confermare la qualificazione delle operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, effettuate attraverso un intermediario collocatore, come operazioni occasionali e non come rapporti continuativi.

Dalla qualificazione delle operazioni di sottoscrizione di parti OICR come operazioni occasionali, piuttosto che come rapporti continuativi, ne consegue, a parità di rischio rilevato, una diversa intensità degli obblighi a carico delle SGR. Nella previgente disciplina tali operazioni erano classificate come operazioni occasionali. Sulla base di queste disposizioni, le Società hanno costruito i propri modelli antiriciclaggio e sottoscritto le convenzioni con i collocatori, riuscendo ad assicurare dei presidi adeguati ai rischi ai quali sono esposte.

Il buon risultato, in termini di efficacia dei presidi antiriciclaggio, era stato confermato anche dalla prima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 2014 effettuata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Il venir meno di una chiara classificazione di tali operazioni potrebbe lasciare spazio ad una interpretazione in forza della quale le stesse verrebbero attratte nell’alveo dei rapporti continuativi.

L’eventuale qualificazione come rapporto continuativo avrebbe come conseguenza, per le SGR, quella di dover adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per operazioni ad importo contenuto ed effettuare un controllo costante del rapporto.

La Assogestioni, sulla base delle riflessioni maturate nell’ambito dei lavori della sua Task Force Antiriciclaggio, ha chiesto all’Organo di vigilanza di confermare la precedente impostazione al fine di pervenire ad una chiara definizione degli obblighi ai quali sono sottoposte le SGR e per evitare un inefficiente appesantimento delle attività che queste sono conseguentemente tenute a porre in essere.

Nel documento di risposta alla consultazione sull’adeguata verifica della clientela è stata riservata particolare attenzione anche all’istituto dell’esecuzione da parte di terzi e, nello specifico, alle informazioni che devono essere trasmesse dai collocatori, ai quali viene demandato lo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela, alle SGR.

L’Associazione ha colto l’occasione per segnalare le difficoltà applicative emerse nel corso degli anni, proponendo un set informativo minimo che i collocatori dovrebbero sempre mettere a disposizione delle SGR affinché queste possano assolvere correttamente ai propri obblighi.

Riguardo alle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio, i rilievi e le proposte della Assogestioni hanno principalmente riguardato il ruolo e la posizione della funzione antiriciclaggio, nonché le modalità per lo svolgimento dell’esercizio di autovalutazione.

Sono proprio queste modalità a rappresentare, senza ombra di dubbio, una delle novità di maggior interesse conseguenti al processo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento della Banca d’Italia, anche le SGR saranno quindi tenute a svolgere un’analisi dettagliata dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai quali sono esposte, valutare i presidi in essere e, eventualmente, prevedere delle azioni di rimedio per gestire il rischio residuo.





(1) Direttiva (UE) 2015/849

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