PIR, importanti chiarimenti dall’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate (circolare n. 19/E del 29 dicembre 2021) ha fornito importanti chiarimenti sulle modifiche apportate alla normativa in materia di “piani di risparmio a lungo termine” dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 e dal decreto Rilancio, nonché in merito al credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021.
L’obiettivo di aumentare l’efficacia della disciplina fiscale diretta a favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, radicate sul territorio italiano è perseguito fornendo delucidazioni principalmente su tre aspetti: investimenti oggetto dei PIR, OICR PIR compliant e credito d’imposta per i PIR alternativi.
Di seguito alcune delle principali indicazioni interpretative provenienti dall’Agenzia.
Investimenti oggetto del PIR
Con riguardo agli investimenti diretti è stata, in primo luogo, confermata l’impostazione della bozza di circolare che teneva conto della linea interpretativa proposta da Assogestioni (dettagli disponibili nella circolare emanata dall'Associazione), in merito alla possibilità di includere tra gli investimenti qualificati di un PIR ordinario tutte le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (SRL-PMI) che siano offerte al pubblico, anche attraverso piattaforme di crowdfunding. Inoltre, viene confermata la possibilità di includere nell’investimento qualificato dei PIR alternativi le quote di SRL in generale, quindi, anche quelle non offerte al pubblico.
Per quanto concerne gli investimenti qualificati effettuati indirettamente tramite veicoli, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle caratteristiche che i medesimi veicoli devono possedere. In particolare, deve trattarsi di veicoli aventi natura partecipativa ed essere istituiti in Stati UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, diversamente dagli orientamenti iniziali, l’Agenzia delle entrate ha condiviso la proposta dell’Associazione di non richiedere, quale ulteriore condizione, la presenza di una stabile organizzazione in Italia del veicolo estero.
OICR PIR compliant
Per gli OICR PIR alternativi costituiti nella forma chiusa (FIA chiusi riservati e non) viene chiarito dall’Agenzia dell’entrate che il momento rilevante ai fini della decorrenza dell’holding period, come sottolineato da Assogestioni, sia quello dell’assegnazione delle quote o azioni dell’OICR.
Sono stati forniti, inoltre, chiarimenti sulla modalità di calcolo del plafond annuo nel caso di FIA chiusi non riservati laddove l’importo sottoscritto, versato in un’unica soluzione, sia superiore a 300mila euro. È stato confermato che, al conferimento nel piano delle quote o azioni dei FIA eccedenti il plafond annuale ed effettuato negli anni successivi al versamento iniziale, non si applica il comma 101 dell’art. 1, della legge di bilancio 2017. In altri termini, la fattispecie non è considerata cessione a titolo oneroso ai fini fiscali.
Il credito d’imposta per i PIR alternativi
Sul punto è stato innanzitutto chiarito che il credito d’imposta derivante da eventuali perdite seguenti alla cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari detenuti nell’ambito di un PIR alternativo è utilizzabile in compensazione anche con altre imposte diverse dall’IRPEF e con i contributi eventualmente dovuti dall’investitore, e che l’investitore può in alternativa mantenere il regime di deducibilità delle minusvalenze.