Le tre generazioni di Piani Individuali di Risparmio

Pubblicato il 5/3/2020

Articolo pubblicato sul Dossier Pir di FocusRisparmio (Febbraio 2020)

 

di Arianna Immacolato, direttore del settore fiscale di Assogestioni

 

Siamo di fronte al secondo intervento normativo in materia di Pir in tre anni dalla loro introduzione, avvenuta con la legge di bilancio 2017 (il precedente intervento era contenuto nella legge di bilancio 2019).

Le modifiche apportate in questi anni all’impianto normativo originario riguardano esclusivamente i vincoli di investimento delle risorse del piano; sono sempre rimaste inalterate, invece, tutte le altre disposizioni relative al funzionamento del Pir (ammontare delle somme destinabili al piano, l’holding period, il limite di concentrazione del 10% degli strumenti finanziari del piano emessi da uno stesso emittente, i divieti di investimenti). Inoltre, a ogni modifica normativa, è stato consentito ai titolari dei Pir di continuare ad alimentare il piano secondo le regole di investimento vigenti al momento dell’apertura dello stesso, venendosi a creare tre generazioni di Pir: i Pir costituiti entro il 31 dicembre 2018, i Pir costituiti nel 2019 e i Pir costituiti dal 1°gennaio 2020.

Relativamente ai piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, la rimodulazione (riassunta qui) del precedente vincolo di investimento del 30% in quanto gli strumenti finanziari nei quali deve essere investito il 3,5% del totale delle risorse del piano rappresenta un sottoinsieme nel quale – di fatto – i Pir già investono. Tale modifica è volta a favorire una maggiore diversificazione del portafoglio e al contempo a contenere il rischio insito negli investimenti in piccole e medie imprese.

L’introduzione dei vincoli di investimento in strumenti finanziari emessi da Pmi ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e in quote o azioni di fondi di venture capital che investono prevalentemente in Pmi non quotate aveva reso, infatti, il “prodotto” Pir più rischioso e non perfettamente adatto alla tipologia di investitori – le famiglie – a cui lo stesso si rivolge.

Nel caso di investimento indiretto tramite OICR Pir compliant, per l’offerta dei quali sono stati utilizzati quasi esclusivamente OICR istituiti nella forma di UCITS, i vincoli di investimento introdotti dalla legge di bilancio 2019 non consentivano di assicurare il rispetto dei requisiti di liquidabilità e di valutazione previsti per questi ultimi OICR, volti a non compromettere l’obbligo dell’OICR di rimborsare le quote o azioni in qualunque momento. Per questo motivo, nel 2019 non risulta sia stato costituito alcun OICR Pir compliant.

Si evidenzia, infine, che qualora un OICR Pir compliant ai sensi della legge di bilancio 2017 intenda adeguarsi ai “nuovi” vincoli di investimento previsti dall’art. 13-bis per poter essere utilizzato in nuovi piani di risparmio istituiti dal 1° gennaio 2020, dovrà modificare il proprio regolamento adeguandolo ai nuovi vincoli di investimento (in particolare, al sotto-limite del 5% di investimento in imprese “NON FTSE MIB e Mid Cap”). Al riguardo si precisa che le modifiche del regolamento, in quanto richieste da mutamenti di legge, sono da intendersi approvate in via generale, non soggette all’applicazione della sospensiva dei termini di efficacia, se non comportano modifiche nel profilo di rischio del fondo.

Oltre alle novità in materia di vincoli di investimento, è da segnalare il superamento – in via normativa e non meramente interpretativa – come proposto in passato da Assogestioni, del vincolo di unicità del piano per i Pir sottoscritti da enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 20 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e dalle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, 252, ponendo fine ai dubbi sorti in merito alla possibilità per questi soggetti di essere titolari di più Pir presso intermediari diversi.

Leggi Anche