ELTIF, una panoramica sulle agevolazioni fiscali

Pubblicato il 8/10/2019

Sono arrivati gli incentivi fiscali a favore degli ELTIF, i fondi di investimento europei a lungo termine ideati per aumentare le sinergie tra il mercato dei capitali e l’economia reale. Il decreto crescita (D.L. n. 34/19, art. 36-bis) ha, infatti, introdotto importanti agevolazioni fiscali in relazione agli investimenti effettuati, a decorrere dall’anno 2020, in ELTIF specializzati in PMI italiane, ovvero che investono prevalentemente il proprio capitale in imprese “radicate” in Italia. Gli incentivi sono riconosciuti anche in caso di sottoscrizione di quote o azioni di OICR che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni di ELTIF specializzati in PMI italiane (fondi di ELTIF).

In particolare, possono beneficiare degli incentivi fiscali gli investimenti in ELTIF che presentano le seguenti caratteristiche:

  1. il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non deve essere superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
  2. almeno il 70% del capitale dell’ELTIF deve essere investito (i) in strumenti di equity o quasi-equity oppure in strumenti di debito emessi da “imprese di portafoglio ammissibili”, acquisiti anche sul mercato secondario; (ii) in prestiti erogati dall’ELTIF alle suddette imprese; (iii) in attività reali, per un valore di almeno 10 milioni di euro, indirettamente tramite la partecipazione in imprese di portafoglio ammissibili.

Ai fini della normativa in esame, le “imprese di portafoglio ammissibili” sono aziende che non svolgono attività di natura finanziaria (a meno che non si tratti di società che finanziano esclusivamente imprese di portafoglio ammissibili) residenti in Italia o in uno Stato UE o SEE con stabile organizzazione in Italia. Deve trattarsi di aziende non quotate in un mercato regolamentato o, se quotate, che abbiano una capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro.

In merito ai destinatari e alla natura degli incentivi fiscali, in analogia a quanto previsto per gli investimenti detenuti nei PIR, essi riguardano solo le persone fisiche residenti in Italia e consistono nell’esenzione da tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione all’ELTIF o in fondi di ELTIF (in luogo dell’applicazione dell’aliquota ordinaria di tassazione del 26%) e nella esenzione dall’imposta di successione delle quote o azioni dell’ELTIF o del fondi di ELTIF che, quindi, non concorrono a formare l’attivo ereditario.

Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale sono, in linea di massima, le stesse previste per i PIR, ma più generose per quanto riguarda l’entità degli investimenti ammissibili. È, infatti, possibile destinare agli investimenti agevolati somme per un importo non superiore a 150.000 euro l’anno fino a 1.500.000 di euro complessivi, contro i limiti di 30.000 euro l’anno e 150.000 euro complessivi previsti per i PIR.

Per beneficiare del regime di esenzione, le quote o azioni dell’ELTIF specializzato in PMI italiane (o del fondo di ELTIF) devono essere detenute per un periodo almeno pari a cinque anni (minimum holding period). È tuttavia possibile disinvestire le quote o azioni anche prima del decorso dei cinque anni e, al fine di non perdere l’agevolazione fiscale, il relativo controvalore deve essere integralmente reinvestito in un altro ELTIF (o fondo di ELTIF) entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni. Diversamente, i proventi realizzati in sede di cessione e quelli medio tempore percepiti devono essere assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie (c.d. recapture). Le imposte dovute, unitamente agli interessi (ma senza applicazione di sanzioni), devono essere versate entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data di cessione.

Le agevolazioni previste per gli ELTIF specializzati in PMI italiane (o per i fondi di ELTIF) non sono però ancora concretamente fruibili dagli investitori. È necessario attendere, in primo luogo, l’autorizzazione della Commissione europea che riconosca la compatibilità della misura in questione con la disciplina sugli aiuti di Stato. È poi prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definisca in concreto le modalità applicative dei benefici fiscali.

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