Ecco come funzioneranno gli ELTIF

Pubblicato il 20/7/2015

È entrato in vigore lo scorso 8 giugno il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, meglio noti come ELTIF. E a decorrere dal 9 dicembre 2015 il Regolamento sarà applicabile a tutti gli Stati membri: da quel momento gli ELTIF diventeranno realtà e potranno essere autorizzati e commercializzati, ma a differenza dei FIA, introdotti con la direttiva AIFM e rivolti esclusivamente agli investitori professionali, il

 

Regolamento sugli ELTIF prevede un regime di commercializzazione armonizzato anche nei confronti degli investitori retail.
Tuttavia, poiché gli ELTIF possono presentare specifici profili di rischio e complessità, legati alla forma chiusa e alla natura prevalentemente illiquida degli investimenti, il Regolamento individua alcuni presìdi rafforzati a tutela degli investitori retail, che si aggiungono a quelli già previsti dalla direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM), dalla direttiva 2003/71/CE (direttiva Prospetto) e dalla direttiva 2014/65/UE (direttiva MiFID II).

Rimandando alla circolare Assogestioni n. 69/15/C qui si ricorda, in particolare, la scelta del regolatore, da un lato, di imporre al gestore di ELTIF, le cui quote o azioni siano destinate a essere commercializzate presso investitori retail, l'obbligo di adottare e applicare una specifica procedura di valutazione interna per l'ELTIF, volta a valutare se il prodotto sia adatto alla commercializzazione presso detta categoria di investitori; dall'altro, la scelta di individuare, ex lege, il canale di distribuzione degli ELTIF nei confronti degli investitori retail, potendo lo stesso essere commercializzato a condizione che gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza adeguata in materia di investimenti. Non solo. Secondo quanto previsto dal regolamento, laddove il portafoglio finanziario del cliente non ecceda l'ammontare di 500 mila euro, è previsto un investimento minimo iniziale non inferiore a 10 mila euro e un limite di concentrazione tale per cui l'investimento stesso non può eccedere il 10% del controvalore del portafoglio.  

 
Il Regolmento, però, non si limita a stabilire norme uniformi in materia di rilascio dell'autorizzazione e regime di commercializzazione, ma indica anche le norme relative alle politiche di investimento degli ELTIF. A riguardo, tra i vari limiti imposti dal documento (descritti dettagliatamente nella circolare 69/15/C) qui si segnalano, tra le attività di investimento ammissibili indicate nel Regolamento: (a) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile; (b) strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile; (c) prestiti erogati dall'ELTIF a un'impresa di portafoglio ammissibile, con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF; (d) azioni o quote di uno o più altri ELTIF, EuVECA e EuSEF, purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10% del loro capitale in ELTIF; (e) partecipazioni dirette o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili in singole attività reali per un valore di almeno dieci milioni di euro o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa.

Sono, invece, considerate imprese di portafoglio ammissibili le imprese diverse da un organismo di investimento collettivo e che soddisfino i seguenti requisiti: (a) non sono imprese finanziarie , così come definite dall'art. 2, n. 7 del Regolamento; (b) sono imprese non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo hanno, in tale ultimo caso, una capitalizzazione di mercato inferiore a cinquecento milioni di euro; (c) sono stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che quest'ultimo: (i) non sia un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo; (ii) abbia firmato un accordo con lo Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o azioni dell'ELTIF siano commercializzate, in modo da assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale su redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Nel rinviare alla lettura della circolare 69/15/C, disponibile nell'area riservata del sito Assogestioni, qui si ricorda, fin da subito, che all'ESMA è attribuito il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione su taluni specifici profili individuati nel Regolamento. Tali progetti di norme tecniche devono essere presentati alla Commissione per la loro adozione entro il 9 settembre 2015.

Entro il 9 giugno 2019, invece, la Commissione europea è tenuta ad avviare il riesame dell'applicazione del Regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'art. 37 del Regolamento. A seguito del riesame, e previa consultazione dell'ESMA, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finalizzata a valutare il contributo del Regolamento e degli ELTIF al completamento dell'unione dei mercati dei capitali e al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Tutti gli altri dettagli su connotati tipologici degli ELTIF, disciplina dell'autorizzazione, obblighi relativi alle politiche di investimento, rimborso, negoziazione, nuove emissioni, distribuzione di proventi e capitali, obblighi di trasparenza, commercializzazione e distribuzione di quote o azioni di ELTIF sono disponibili nella circolare 69/15/C pubblicata nella sezione riservata del sito Assogestioni.

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