Pubblicato il Regolamento PEPP

Pubblicato il 14/8/2019

Dopo un lungo e complesso confronto fra Consiglio e Parlamento europeo è finalmente giunto al termine il processo di formazione del Regolamento sul prodotto pensionistico individuale pan-europeo (PEPP).

Il Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento e del Consiglio europeo è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 luglio 2019 ed è entrato in vigore il 14 agosto 2019.

L’applicazione del Regolamento, invece, è subordinata alla pubblicazione degli atti delegati della Commissione europea recanti norme tecniche di regolamentazione che dovranno essere emanati sulla base delle proposte formulate dall’EIOPA.

Entro il 15 agosto 2020 l’EIOPA dovrà presentare alla Commissione europea i progetti di norme tecniche di regolamentazione, in particolare, sui seguenti temi:

-        Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID);

-        Prospetto delle prestazioni del PEPP;

-        Costi e commissione del Basic PEPP che devono rientrare nel limite dell’1%;

-        Criteri minimi che le tecniche di mitigazione del rischio devono soddisfare.

Trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme tecniche di regolamentazione, il Regolamento PEPP potrà essere finalmente applicato.

Con tutta probabilità, quindi, il primo PEPP potrà essere autorizzato non prima dell’inizio del 2022.

Il Regolamento armonizza gli elementi fondamentali del PEPP, lasciando agli Stati membri la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella di erogazione delle prestazioni.

Dopo essere stati autorizzati dalle Autorità nazionali competenti e registrati nel registro centrale gestito dall’EIOPA, i PEPP potranno essere offerti dai provider o dai distributori in tutta Europa.

Quella delineata dal Regolamento è quindi una procedura per ottenere un “passaporto europeo” da applicare a prodotti pensionistici individuali che rispettino le condizioni dettate dal Regolamento.

Trattandosi di un prodotto previdenziale, l’aderente potrà accedere alla prestazione al momento del raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria stabiliti nello Stato di residenza.

Per assicurare la natura pan-europea del prodotto e consentire il servizio di portabilità, il Regolamento stabilisce che dopo tre anni dall’entrata in vigore, i PEPP provider dovranno assicurare l’apertura di sub-account in almeno due Stati Membri.

Il servizio di portabilità potrà essere in ogni caso garantito attraverso parternship con PEPP provider di altri Stati membri opportunamente registrati.

L’offerta di un PEPP dovrà essere accompagnata da una consulenza obbligatoria.

Le prestazioni potranno essere erogate in forma di rendita, di capitale ovvero attraverso prelievi programmati (drawdown payment). Gli Stati membri potranno adottare misure per privilegiare particolari forme di payout, così come limiti quantitativi all’erogazione della prestazione in capitale.

I provider potranno offrire al massimo sei opzioni di investimento, una delle quali dovrà essere costituita dall’opzione di default, denominata Basic PEPP.

Quest’ultima potrà essere strutturata sulla base di una garanzia di restituzione del capitale o di tecniche di mitigazione del rischio che consentano all’aderente di raggiungere l’obiettivo di recuperare il capitale versato.

Il Regolamento stabilisce che una delle possibili tecniche di mitigazione del rischio è rappresentata dalle strategie di investimento di tipo life-cycle. All’EIOPA è affidato il compito di definire gli aspetti di maggior dettaglio in merito ai criteri che le tecniche devono avere, tenendo in considerazione le varie tipologie di PEPP e le loro caratteristiche nonché le varie tipologie di provider e le differenze tra i loro regimi prudenziali.

Per quanto concerne i costi e le commissioni per il Basic PEPP, il Regolamento stabilisce che questi non potranno eccedere l’1% del capitale accumulato su base annua.

L’EIOPA dovrà definire quali sono i costi che concorrono al raggiungimento della soglia dell’1%.

La definizione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte di EIOPA sarà preceduta da una fase di pubblica consultazione.

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