PEPP: importanti passi avanti. Attesi i triloghi dopo l'estate

Pubblicato il 12/7/2018

Il Regolamento per l’introduzione di un Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo (PEPP) dovrebbe vedere la luce entro la fine di quest’anno o all’inizio dell’anno venturo.

Importanti passi in avanti sono stati fatti negli ultimi mesi in cui il dibattito si è intensificato presso le Istituzioni europee. Il 15 giugno 2018, infatti, la rappresentanza permanente al Consiglio europeo ha approvato il testo di compromesso della Presidenza sulla proposta di Regolamento della Commissione europea. Tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre il voto spetterà alla commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo per poi passare all’Assemblea plenaria. I triloghi cominceranno, verosimilmente, dopo l’estate.

Già dalla lettura del testo di compromesso del Consiglio è possibile individuare le tematiche che si stanno maggiormente dibattendo e cogliere la direzione verso cui si sta puntando nella formulazione del testo di Regolamento definitivo.

Un primo tema rilevante riguarda il ruolo dell’EIOPA nel processo di autorizzazione dei PEPP. Mentre la Commissione attribuiva all’Autorità europea un ruolo preminente, questo viene fortemente ridimensionato dal Consiglio, che attribuisce alle Autorità nazionali la competenza sulla verifica del rispetto dei requisiti regolamentari. All’EIOPA sarebbe rimessa, in tal modo, la sola tenuta di un registro centrale nel quale registrare i PEPPs la cui regolarità sia già stata verificata a livello nazionale.

Altro tema fortemente dibattuto riguarda l’inclusione degli IORPs(1) tra i soggetti che possono essere annoverati tra i provider del PEPP. Mentre la Commissione europea non pone vincoli agli IORPs che intendano accedere al mercato dei prodotti pensionistici individuali, il Consiglio ritiene necessario chiarire che tale possibilità dovrebbe essere concessa solo là dove lo IORP sia autorizzato, nel proprio Stato membro, a offrire prodotti pensionistici individuali e sia assicurata adeguata separazione tra le attività e le passività riconducibili al PEPP e quelle dello IORP.

Regole più stringenti sono state introdotte dal Consiglio anche con riferimento alla consulenza e alle norme sulla vendita dei PEPPs: nel testo di compromesso si esclude, infatti, la vendita dei PEPPs in regime di execution only anche quando lo stesso presenti caratteristiche di non complessità.

Elementi di maggiore flessibilità sono, invece, rinvenibili nel testo di compromesso con riferimento alla portabilità e, in particolare, all’istituzione di comparti nazionali che consentano al risparmiatore di continuare a contribuire nel PEPP anche nelle ipotesi in cui modifichi il proprio Stato di residenza.

Eliminando l’obbligo di istituire comparti nazionali per tutti gli Stati membri, nel testo di compromesso la portabilità è attuata tramite la creazione di sub-account, la cui istituzione è rimessa alla scelta del provider. Tale maggiore flessibilità è bilanciata dall’introduzione del diritto, riconosciuto agli aderenti, di trasferire il proprio saldo attivo presso un PEPP istituito da un altro soggetto, senza che siano applicati costi o commissioni, nelle ipotesi in cui decidano di spostare la propria residenza in un Paese nel quale il providerdel PEPP non è in grado di fornire l’apertura di un sub-account.

Ulteriori elementi di flessibilità sono introdotti dal Consiglio con riferimento alla forma scelta dall’aderente per l’erogazione delle prestazioni e, in particolare, con riferimento al momento di effettuazione di tale scelta e alle possibilità di modificarla.

Da ultimo, con riferimento alle opzioni di investimento e, in particolare, alla strutturazione della linea di default, si segnala come il testo di compromesso proponga di chiarire che l’opzione di default possa prendere la forma di una strategia di investimento finalizzata a preservare l’entità del capitale investito sulla base di una tecnica di mitigazione del rischio o, in alternativa, di una garanzia di restituzione del capitale. Si evidenzia, a tale proposito, come il Consiglio sembra aver accolto le istanze da più parti avanzate che richiedevano maggiore chiarezza sulla possibilità di strutturare l’opzione di investimento di default attraverso l’utilizzo di una strategia life-cycle.

 

(1) Enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati ai sensi della direttiva 2016/2341/UE

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