Tutte le novità del pacchetto PEPP

Pubblicato il 4/8/2017

Portabilità, possibilità per l'aderente (saver) di cambiare il provider decorso un periodo di cinque anni di permanenza nel prodotto, presenza di una opzione di investimento di default atta a garantire un elevato livello di protezione degli investitori e, soprattutto, possibilità di usufruire di un "passaporto europeo". Sono queste alcune delle peculiarità del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Pan-European Personal Pension product - PEPP) che trova disciplina all'interno di una proposta di Regolamento della Commissione europea pubblicata lo scorso 29 giugno. A dire il vero, la Commissione europea è intervenuta sull'argomento in maniera più ampia: alla proposta di Regolamento, infatti, si aggiunge una Raccomandazione sul regime fiscale da riconoscere ai prodotti pensionistici individuali, compresi i PEPP.

Il pacchetto PEPP (proposta di Regolamento e Raccomandazione sul regime fiscale), è stato analizzato dalla Assogestioni nella circolare n. 107/17/C indirizzata alle Associate e disponibile nella sezione riservata del sito.

Tra le principali caratteristiche del PEPP, che si inserisce nel più ampio progetto della Commissione europea per la creazione di un mercato unico dei capitali a livello europeo (Capital Markets Union), si segnalano, in particolare, le regole in materia di distribuzione e informativa da fornire agli aderenti, ai potenziali aderenti e ai beneficiari, che sono parzialmente modulate in funzione della natura del soggetto che distribuisce il PEPP, sia esso anche istitutore o solo distributore del prodotto medesimo.

Inoltre, nella proposta di Regolamento PEPP, emerge la previsione in forza della quale ciascun PEPP è tenuto ad offrire un'opzione di investimento di default, alla quale possono affiancarsi una o più opzioni di investimento alternative. Tutte le opzioni di investimento, previste nel limite massimo di cinque, devono essere caratterizzate dall'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio che assicurino un'adeguata protezione dell'investitore, mentre per l'opzione di investimento di default deve essere previsto un meccanismo di protezione del capitale, sulla base di una tecnica di mitigazione del rischio che assicuri, quanto meno, il recupero del capitale investito (recoup). A tale proposito, si evidenzia come la proposta di Regolamento preveda che sia demandato alla Commissione europea il compito di emanare atti delegati che specifichino le tecniche di mitigazione del rischio da attuare con riferimento all'opzione di default, idonee ad assicurare la protezione del capitale, nonché alle opzioni di investimento alternative.

Rinviando alla lettura della circolare n. 107/17/C per gli ulteriori dettagli del pacchetto PEPP, qui si ricorda che l'idea della Commissione non è quella di rimpiazzare i regimi pensionistici già esistenti a livello nazionale, inclusi i prodotti pensionistici individuali, bensì quello di creare, attraverso il cosiddetto second regime, un regime ad adesione volontaria che si affianchi ad essi.

Altri temi affrontati all'interno del pacchetto PEPP che attengono, più nel dettaglio, alla commercializzazione del prodotto e al regime fiscale, riguardano: le modalità per il rilascio dell'autorizzazione; le regole relative all'attività transfrontaliera e alla portabilità; le regole di distribuzione e la trasparenza informativa; le modalità di offerta del servizio di consulenza; l'informativa da fornire durante il periodo di adesione; le regole di investimento; la vigilanza; il regime fiscale applicabile ai prodotti pensionistici individuali. Tali aspetti saranno comunque oggetto di approfondimenti e discussioni nel corso di riunioni ad hoc dei competenti gruppi di lavoro e Task Force della Assogestioni.

Nei prossimi mesi, la proposta della Commissione sarà oggetto di analisi e discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio, ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

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