PIR, investimenti in derivati solo attraverso fondi Pir compliant
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate individua le soluzioni ad alcune criticità. Confermate pienamente le interpretazioni di Assogestioni
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E, ha fornito importanti chiarimenti sui Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). La circolare fornisce un’analisi dettagliata della normativa in esame e si sofferma sui vari aspetti operativi che caratterizzano la gestione del piano e sugli adempimenti a carico degli intermediari finanziari. Le interpretazioni di Assogestioni risultano pienamente confermate.
Infatti, l’associazione del risparmio gestito, in una propria circolare inviata agli Associati, segnala in particolare la possibilità di effettuare investimenti in strumenti finanziari derivati solo attraverso OICR PIR compliant. In tal caso, l’investimento in strumenti derivati può essere effettuato nell’ambito della quota “libera” del 30% e unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati. Inoltre, ai fini della verifica della composizione degli investimenti del patrimonio in capo all’OICR PIR compliant, è stato precisato che tali strumenti devono essere valorizzati al valore di mercato, in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa regolamentare propria degli OICR.
Per Assogestioni, tuttavia, non è chiara e di dubbia applicabilità la precisazione secondo la quale “anche nel caso di strumenti che presentino caratteristiche generali che li possano connotare come derivati di copertura, qualora i redditi derivanti dagli stessi eccedano l’ammontare necessario per la copertura delle perdite degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, la parte eccedente tale ammontare non potrà usufruire del regime di non imponibilità previsto per i redditi prodotti nell’ambito del PIR”.
Un’altra importante precisazione, fortemente richiesta dall’Associazione, riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini della determinazione del reddito derivante da un’eventuale cessione degli strumenti finanziari detenuti nel piano, il criterio del “costo medio ponderato complessivo” in alternativa al “costo medio annuo”. Assogestioni precisa che l’applicazione del “costo medio annuo” avrebbe comportato non solo un ingiustificato aggravio di costi per gli intermediari finanziari ai fini dell’implementazione di un nuovo sistema (quello del costo medio annuo, ndr), ma anche una estrema complessità nella gestione del piano stesso, con un “doppio binario” per quanto riguarda la gestione delle plusvalenze e delle minusvalenze a seconda dell’holding period degli strumenti finanziari.
In merito al regime delle minusvalenze, Assogestioni sottolinea infine che l’Agenzia delle entrate ha confermato pienamente l’impostazione dell’Associazione circa l’applicazione della disciplina generale del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 461/97, nell’ipotesi di apertura del PIR attraverso la sola sottoscrizione di quote o azioni di OICR.