Serve chiarezza sul regolamento EMIR

Pubblicato il 7/2/2014

Assogestioni, ABI, Assosim invitano, con una lettera congiunta, le autorità competenti a fare maggiore chiarezza intorno alla disciplina dettata dal regolamento EMIR.

Sebbene la Commissione Europea e l’ESMA si siano espresse nel tempo fornendo numerosi chiarimenti interpretativi intorno al regolamento, permangono ancora delle aree di incertezza che, per la loro rilevanza, potrebbero in particolare pregiudicare la corretta esecuzione degli obblighi di reporting nei confronti di un Trade Repository previsti dall’art. 9 del Regolamento EU n. 648/2012, e che entreranno in vigore a partire dal 12 febbraio p.v. e riguarderanno sia i derivati OTC sia i cosiddetti Exchange Traded Derivatives.

Queste aree di incertezza potrebbero secondo gli esperti delle tre associazioni dare luogo ad approcci operativi disomogenei nei diversi Paesi membri. Per questo ABI, Assosim e Assogestioni hanno inviato una lettera (disponibile in allegato) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a Banca d’Italia e a Consob al fine di fare finalmente luce su taluni aspetti della disciplina dettata dal Regolamento EMIR.

Nel dettaglio, i principali dubbi riguardano: gli schemi di reporting per gli Exchange Traded Derivatives; l'obbligo di reporting nel caso di gestioni patrimoniali; l'applicabilità del Regolamento EMIR a taluni strumenti su valute; l'articolo 1(4)(a) del Regolamento EMIR: Membri dello ESCB e altri soggetti pubblici che svolgono funzioni similari. Modalità di identificazione; gli articoli 1(4)(a) e 1(5)(b) del Regolamento EMIR. Enti del settore pubblico; il termine di segnalazione per i derivati conclusi il 16/8/2012 o dopo tale data e in essere alla data del 12/2/2014; la posizione dei soggetti gestori di fondi alternativi nelle more di recepimento della AIFMD.

Il documento, inviato alle autorità, non si limita però a indicare i dubbi intorno alla disciplina EMIR ma offre anche una ragionevole interpretazione delle disposizioni che contemplano gli adempimenti in discussione. Tutto ciò in considerazione della necessità di garantire un’applicazione per quanto più possibile omogenea degli obblighi stessi e a riprova della diligenza al riguardo operata dalle banche e dagli intermediari finanziari.

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