PIR ai raggi X al Salone del Risparmio

Pubblicato il 12/4/2017

I piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), introdotti dalla Legge di bilancio 2017, consentono alle persone fisiche residenti in Italia di godere dell'esenzione da tassazione sui relativi rendimenti, subordinatamente al rispetto di determinati vincoli relativi alla composizione del portafoglio investito e alla durata di detenzione degli investimenti. Così vengono descritti i PIR che sono ormai una realtà concreta nel mercato italiano. Restano alcuni nodi dal punto di vista interpretativo che si scioglieranno nei prossimi mesi.

Molte questioni sono state analizzate nell’evento "Le agevolazioni fiscali per gli investimenti a lungo termine: i PIR", svoltosi oggi al Salone del Risparmio e che ha visto la partecipazione di Arianna Immacolato (Direttore settore fiscale Assogestioni), Keith Lawson (Senior Counsel - Tax Law) e Ilario Scafati (Dirigente Ufficio Fiscalità Finanziaria del Dipartimento delle Finanze). Proprio Scafati ha avuto il compito di chiarire alcuni aspetti della normativa. In particolare, il dirigente del Dipartimento delle Finanze ha confermato che i PIR possono essere sottoscritti da persone fisiche residenti "fiscalmente" nel territorio dello Stato senza vincoli di età. E, soprattutto, ha confermato che il limite quantitativo dei 150.000 euro sull'investimento in PIR imposto dalla norma deve essere considerato come un vincolo per singolo PIR e non per tutta la vita. "La norma da questo punto di vista è chiara" ha spiegato Scafati, "ci deve essere un solo PIR per persona. Ma non un solo PIR per tutta la vita".

Importanti anche le indicazioni fornite da Scafati sul vincolo di tempo. "Siamo i primi a essere interessati ad un funzionamento corretto dello strumento PIR" ha affermato, "per questo non abbiamo interesse ad appesantire la gestione con costi ulteriori. Siamo quindi disposti, se necessario, a valutare il calcolo dei 5 anni considerando la data puntuale e non la data media".

Utili indicazioni sono state fornite anche in merito agli investimenti "qualificati" che possono essere detenuti nel piano, con particolare riguardo alla presenza di una stabile organizzazione in Italia di un'impresa estera - da interpretarsi secondo l'accezione fiscale - quale requisito fondamentale affinché gli strumenti finanziari da essa emessi possano essere compresi tra gli investimenti qualificati del piano.Rilevanti, infine, i chiarimenti sulle modalità di apertura del rapporto PIR nel caso di investimento indiretto tramite OICR, mediante il riconoscimento della possibilità, nel caso di collocamento indiretto, di aprire il piano presso la stessa SGR, in alternativa al collocatore.

Ma l'evento svoltosi oggi al Salone del Risparmio è stato anche l'occasione per comparare i PIR italiani con le esperienze degli altri Paesi. In particolare Keith Lawson ha fornito un quadro completo degli strumenti simili oggi disponibili nel Regno Unito, in Francia e in Giappone. Senza dimenticare esperienze simili in realtà come il Canada, il Sud Africa, in Korea e negli Stati Uniti d'America.L'intervento di Lawson (disponibile in allegato) ha evidenziato, soprattutto, i punti comuni e le differenze attualmente esistenti tra i PIR italiani e i Plan d'Epargne en Actions (PEA) francesi e gli Individual Savings Accounts (ISAs) inglesi.

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