Esclusione delle SGR dall’addizionale regionale IRES

Pubblicato il 28/10/2016

28 ottobre 2016

Scongiurare la delocalizzazione delle SGR italiane all’estero: l’esclusione dall’addizionale regionale IRES del 3,5% applicabile dal 1° gennaio 2017 appare l’unica strada.

Tale misura, ritenuta indispensabile dall’Associazione, è di fondamentale importanza per l’industria del risparmio gestito in quanto le società di gestione del risparmio, a differenza delle banche e altri intermediari finanziari, non traggono alcun beneficio dall’applicazione dell’addizionale IRES e dalla previsione dell’integrale deducibilità degli interessi passivi. Al contrario, l’applicazione dell’addizionale IRES pone le società di gestione del risparmio in una posizione di forte svantaggio competitivo non solo rispetto agli altri settori produttivi, ivi compreso quello assicurativo (nei confronti dei quali l’aliquota IRES sarà applicata nella misura del 24% e non troverà applicazione l’addizionale IRES), ma anche rispetto alle banche e agli altri intermediari finanziari che potranno beneficiare della integrale deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP e del mantenimento della valutazione delle DTA (Deferred Tax Asset) al 27,5%.

L’introduzione di un simile aggravio impositivo spingerebbe le SGR italiane a localizzarsi in altri Paesi europei, considerato che con la normativa sul passaporto del gestore è possibile istituire e gestire in Italia un organismo di investimento collettivo del risparmio, senza necessità di avere in loco una stabile organizzazione.

 

Leggi anche l'articolo sui Piani Individuali di Risparmio (PIR).

Leggi Anche