Direttiva AIFM, arriva il via libera del Consiglio dei Ministri

Pubblicato il 4/12/2013

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva AIFM accogliendo molte delle istanze presentate da Assogestioni. In particolare lo schema di decreto, che dovrà ora passare al vaglio delle Commissioni parlamentari (in particolare le Commissioni Finanze di Camera e Senato e le rispettive Commissioni Affari Europei) chiamate a formulare pareri di competenza, condivide la proposta della Task Force AIFMD di Assogestioni: (1) di riconoscere un adeguato regime transitorio per l'adeguamento delle SGR "di promozione" al nuovo quadro normativo; (2) di salvaguardare, per gli OICR armonizzati, il modello nazionale che consente alla SGR di "affidare" al depositario il calcolo del NAV; (3) di rendere autonoma la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini rispetto alla prestazione del servizio di gestione di portafogli; (4) di introdurre il nuovo veicolo d'investimento, le SICAF; (5) di prevedere una definizione di "FIA italiano riservato" allargata che comprende cioè non solo gli investitori professionali ai sensi della MIFID, ma anche altre categorie di investitori che verranno individuate dal MEF con proprio regolamento; (6) per le SGR che gestiscono FIA italiani prima del 22 luglio 2013, di poter usufruire di un anno di tempo (ovvero fino a luglio 2014) per adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva AIFM.

Si ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, redatto conformemente ai criteri di delega presenti nella legge di delegazione europea 2013, legge 6 agosto 2013, n. 96, art. 12, entrata in vigore il 4 settembre 2013, oltre a prevedere modifiche al TUF (D.lgs. 58/1998) e al D.lgs. 252/2005, contiene norme di natura fiscale.

La linea metodologica seguita dal MEF per recepire la direttiva AIFM ha previsto l'inserimento nel TUF delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva 2011/61/UE, e le norme strettamente necessarie all'applicazione dei regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 2013 (rispettivamente sui Fondi europei per il Venture Capital e per l'imprenditoria sociale), demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria da parte di Banca d'Italia e Consob, la disciplina dettagliata degli aspetti tecnici contenuti nella direttiva e nei regolamenti, nelle materie oggetto di vigilanza da parte delle suddette Autorità.

Le numerose modifiche alla disciplina primaria hanno determinato un ripensamento della struttura del Titolo III del TUF nonché dell'impianto definitorio presente nel TUF. In particolare, il Titolo III del TUF è stato suddiviso secondo le seguenti macro aree: (i) Soggetti autorizzati italiani (Sgr, Sicav e Sicaf) e attività esercitabili ai sensi delle direttive UCITS e AIFMD e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) Disciplina degli Oicr italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf in gestione esterna, strutture master-feeder, fusione e scissione); (iii) Operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri; (iv) commercializzazione di OICR (in Italia di OICVM UE, FIA riservati, FIA non riservati); (v) obblighi per le SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti; (vi) Disciplina del depositario.

Sul fronte strettamente fiscale, lo schema di decreto in commento, accogliendo le istanze dell'Assogestioni, introduce importanti modifiche al regime degli OICR esteri, alle modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione a tutti gli OICR, italiani ed esteri, diversi da quelli immobiliari, nonché in materia di obblighi di sostituto d'imposta.

Più in dettaglio, il regime attualmente previsto per gli OICVM esteri viene esteso a tutte le tipologie di OICR esteri, diversi da quelli immobiliari, a prescindere dall'oggetto dell'investimento. In particolare, è prevista la sostanziale armonizzazione del regime fiscale degli OICR esteri, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, agli omologhi prodotti italiani, con conseguente applicazione del regime di tassazione sostitutiva esclusivamente in capo ai partecipanti; per gli OICR immobiliari esteri viene introdotta una disciplina analoga a quella stabilita per i fondi immobiliari italiani.

Quanto alle modalità di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, diversi da quelli immobiliari, viene introdotta una semplificazione dei relativi criteri mediante la eliminazione del riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell'OICR.

Allo scopo di permettere l'operatività transfrontaliera dei GEFIA, sia italiani che esteri, che istituiscono OICR in Paesi diversi da quelli di loro stabilimento in regime di libera prestazione di servizi, sono previste specifiche disposizioni in materia di sostituto d'imposta.

 

 

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