Controllo: tanti “occhi” puntati sui fondi
C’è chi ha molto e chi troppo poco. Dal punto di vista della vigilanza, i prodotti finanziari non sono tutti sullo stesso piano. A differenza di altri strumenti finanziari, i fondi comuni sono sottoposti a una molteplicità di controlli pubblici, interni ed esterni.
I primi sono esercitati dalla Consob e dalla Banca d’Italia. La Commissione per le società e la borsa vigila sulla correttezza e sulla trasparenza, ossia sul rispetto delle regole di comportamento da parte delle società di gestione e sull’informazione nei confronti dei risparmiatori. Le sgr, infatti, sono chiamate a operare con diligenza e nell'esclusivo interesse degli investitori e devono mettere questi ultimi in grado di fare delle scelte consapevoli e di potere seguire i loro investimenti (la Consob approva i Prospetti informativi che devono essere consegnati all’investitore prima della sottoscrizione di un fondo).
La Banca d’Italia, invece, autorizza le sgr e le sicav e vigila sulla stabilità patrimoniale e il contenimento del rischio. Approva inoltre il regolamento di gestione del fondo e detta i limiti agli investimenti e altre regole operative per le sgr.
Oltre alle autorità di vigilanza, le società di gestione e le sicav sono soggette a controlli interni affidati al collegio sindacale (che vigila sull'attività sociale, controllandone l'amministrazione, l’osservanza della legge e dell'atto costitutivo e la regolare tenuta della contabilità). E’ previsto, inoltre, un responsabile del controllo interno, che gestisce i reclami e verifica che la società sia dotata di procedure idonee a garantire il rispetto delle leggi.
I controlli esterni competono alla società di revisione per quanto riguarda la documentazione contabile e alla banca depositaria, che tra i suoi principali compiti ha quello di accertare la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo. Tutti i soggetti incaricati del controllo sono tenuti ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob delle eventuali irregolarità riscontrate.
La vigilanza non è limitata all’industria dei fondi, ma si estende anche ai collocatori. Sia le società di intermediazione (sim), sia i promotori finanziari devono essere iscritti ad appositi albi tenuti dalla Consob. Insomma, nessuno si può improvvisare “venditore” di fondi, ma deve essere “qualificato” ed autorizzato. Non solo, il promotore deve presentare al cliente, al momento del primo incontro, una copia della dichiarazione redatta dalla sim o dalla banca in cui risultino gli elementi identificativi della società, gli estremi di iscrizione all'albo e i suoi dati anagrafici.
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