Autonomia è… un patrimonio separato

Pubblicato il 28/11/2008

Un brivido ha attraversato la schiena di molti risparmiatori, quando è fallita Lehman e le altre banche d’affari americane hanno rischiato la stessa fine. I possessori di obbligazioni di questi emittenti, infatti, non hanno alcuna garanzia (e spesso poche speranze) di recuperare quanto hanno investito. Le obbligazioni sono titoli di credito che conferiscono al sottoscrittore il diritto a ricevere il rimborso del capitale sottoscritto e una remunerazione a titolo di interesse, sempre che l’emittente non sia colpito da difficoltà finanziarie.

Chi acquista fondi comuni di investimento, invece, non corre questo rischio, in quanto il patrimonio è separato da quello della società che lo gestisce, del distributore e dall’eventuale gruppo che controlla l’una o l’altra o entrambe. In sostanza, le somme versate dai singoli confluiscono in una sorta di “cassa comune”, che non può entrare a far parte del patrimonio della sgr e, in caso di fallimento di quest’ultima, essere attaccata dai creditori, che non possono pregiudicare in alcun modo i diritti degli investitori. Lo stesso concetto normativo di Oicr, ossia di organismi che svolgono la funzione di investimento in forma "collettiva" del risparmio sta a indicare che le somme sono investite come un unico patrimonio e ciascun sottoscrittore ha diritto a un certo numero di quote, il cui valore dipende dall’andamento dei mercati.

La separazione del patrimonio rappresenta uno dei presidi stabiliti dal legislatore a tutela degli investitori. La normativa comunitaria, che vale tanto per i fondi quanto per le sicav, stabilisce inoltre che le quote degli Oicr siano depositate presso una banca terza rispetto alla società di gestione e restino di proprietà collettiva dei sottoscrittori. Non entrando a far parte dello stato patrimoniale delle sgr, degli intermediari e dei gruppi bancari di appartenenza, gli attivi del fondo non sono toccati dal fallimento di alcuno di questi operatori. In casi estremi, l’unica ipotesi è la liquidazione degli asset e la distribuzione dei ricavi conseguiti ai sottoscrittori da parte della banca depositaria, in proporzione al numero di quote detenute.

 

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