Esenzioni e responsabilità della Tobin Tax italiana

Pubblicato il 14/1/2013

Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013) nel Supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 29 dicembre, la Tobin Tax italianaè divenuta realtà. E anche se si è ancora in attesa del decreto del Ministero delle Finanze, che dovrà fornire le disposizioni di attuazione di quella che gli inglesi chiamano Financial Transaction Tax (FTT), è possibile definire un primo quadro della nuova tassa.

In collaborazione con gli esperti del settore fiscale di Assogestioni abbiamo analizzato i punti centrali della FTT all'italiana che entrerà in vigore il 1° marzo 2013 per le azioni e il 1° luglio 2013 per quanto riguarda i derivati. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità introdotte dal Governo Monti.

L'imposta sulle azioni
A partire dal prossimo 1° marzo 2013 saranno interessate dalla nuova imposta le transazioni finanziarie relative ad azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia. Per queste operazioni la Tobin Tax prevede un'aliquota dello 0,2% del valore della transazione, ridotta allo 0,1% nei casi in cui l'operazione venga eseguita in un mercato regolamentato. Tali aliquote, solo per il 2013, saranno pari rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%.
Sono soggette alla FTT anche le transazioni relative a titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari, indipendentemente dal paese di residenza dell'emittente, nonchè la conversione di obbligazioni in azioni italiane già esistenti. Il valore della transazione sul quale sarà applicata la Tobin Tax è pari al saldo netto degli acquisti e delle vendite effettuate giornalmente da uno stesso soggetto sul medesimo strumento finanziario.

L'imposta sui derivati
Bisognerà invece attendere il 1° luglio 2013 per l'entrata in vigore della FTT relativa agli strumenti derivati. In questo caso l'imposta sarà pari a un importo fisso stabilito in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto, e sarà ridotta di 1/5 se l'operazione sarà eseguita in un mercato regolamentato.
Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione della FTT sono quelle relative a: derivati, il cui sottostante è principalmente un'azione o uno strumento finanziario partecipativo soggetto alla FTT; derivati, il cui valore dipende prevalentemente da azioni o strumenti finanziari partecipativi soggetti alla FTT; qualsiasi altro strumento che consenta di acquistare o vendere in maggioranza titoli soggetti alla tassa sulle transazioni finanziarie o che preveda un regolamento in contanti determinato in misura prevalente con riguardo a strumenti finanziari imponibili ai sensi della FTT (ad esempio warrant, covered warrant e certificates).

 

Esclusioni e modalità di applicazione.
Anche per la FTT italiana non mancheranno le esclusioni. E, secondo quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'imposta non si applicherà nel caso in cui il trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi avvenga per successione o donazione, alle operazioni del mercato primario (emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari), alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e alle operazioni di acquisizione temporanea (operazioni di pronti c/ termine, di riporto, di prestito titoli ecc.).
Sfuggiranno alla Tobin tax anche: i market maker e le transazioni in mercati regolamentati di azioni emesse da società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni; i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatoria; le operazioni tra società tra le quali sussista un rapporto di controllo.

Escluse anche le operazioni che le banche fanno in vista di favorire la liquidità delle azioni di una società emittente, e quelle che presentano come controparte l'Unione europea, la BCE, le banche centrali degli Stati membri UE, le banche centrali estere, gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di uno Stato estero, gli enti o organismi internazionali istituiti in conformità con gli accordi internazionali in vigore in Italia. Infine, saranno esenti dalla FTT i prodotti e i servizi qualificati come etici o socialmente responsabili e tutte le operazioni relative ai titoli di debito e alle quote dei fondi di investimento.

L'imposta è dovuta dai soggetti che acquistano le azioni e gli strumenti partecipativi interessati dalla FTT e, nel caso dei derivati, tutti i soggetti coinvolti nella transazione, diversi da quelli che si interpongono nelle medesime operazioni. Ciò a prescindere dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. A riguardo la legge prevede che sono obbligati al versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento autorizzate a prestare servizi di investimento, nonché ogni altro intermediario finanziario o soggetto (ad esempio notaio) coinvolto nell'esecuzione delle operazioni interessate dalla Tobin Tax, ivi inclusi quelli non residenti in Italia. A favore di questi ultimi viene, comunque, prevista la facoltà di nominare un rappresentante fiscale in Italia. Nel caso in cui più soggetti intervengano nell'esecuzione dell'operazione, l'obbligo di versamento grava in capo al soggetto che ha ricevuto l'ordine di esecuzione direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale.
E, se nell'operazione non è coinvolto nessun soggetto e nessun istituto finanziario, l'imposta sarà versata direttamente dal contribuente.

Trading ad alta frequenza
Un'attività che sarà colpita in maniera significativa dalla nuova Tobin Tax italiana è, infine, il cosiddetto "trading ad alta frequenza". La legge introduce, infatti, un'imposta dello 0,02% sul valore degli ordini annullati o modificati relativi a transazioni su azioni e su strumenti finanziari partecipativi nonchè a operazioni su derivati soggette alla FTT, eseguite sul mercato finanziario italiano che in una giornata di Borsa superino una soglia numerica ancora da stabilire. Anche per questo tipo di operazioni la FTT si applicherà a decorrere dal 1° marzo 2013, se relative a transazioni suazioni o strumenti finanziari partecipativi, e dal 1 ° luglio 2013, se aventi ad oggetto operazioni su derivati.

 

Disponibile in allegato la tabella relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie dei derivati.

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