Rendite finanziarie, i fondi comuni godono di un regime transitorio

Pubblicato il 1/7/2014

Come stabilito dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, lo scorso 1° luglio è entrato in vigore l'aumento dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi. Un aumento che arriva dopo due anni dall'armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie che ha portato, il 1° gennaio 2012, quasi tutte le aliquote al 20%, ma che presenta dei tratti distintivi rispetto ai passati decreti legge 138 e 148 del 2011.

Una prima peculiarità riguarda le deroghe previste dal decreto 66/2014: la lista delle obbligazioni e dei titoli esentati che mantengono l'aliquota al 12,5% è aumentata rispetto al precedente decreto. In particolare, è stata mantenuta la deroga per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta white list, prevista dal decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR. Ma tale deroga è stata estesa ai redditi relativi alle obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati esteri inclusi nella white list. Deroghe che trovano applicazione anche qualora l'investimento sia effettuato indirettamente per tramite di Oicr.

La seconda, e forse più importante, peculiarità rispetto ai decreti del 2012 riguarda la previsione di un regime transitorio per gli Oicr. Secondo quanto stabilito, infatti, dall'art. 3 comma 12 del decreto legge 66/14 la misura dell’aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica, invece, l’aliquota in vigore al 30 giugno 2014. Ovvero vale ancora quella del 20%.

Nel dettaglio il regime transitorio riguarda i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR a prescindere dall’oggetto di investimento (mobiliari, immobiliari, crediti o altri beni), dalle modalità di sottoscrizione/rimborso (aperti/chiusi), dalla forma contrattuale o statutaria (fondo comune di investimento/SICAV) e dal Paese di istituzione (OICR italiani ed esteri). E, in particolare, riguarda i redditi di capitale e plusvalenze derivanti dal rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

Il regime transitorio non si applica, invece, ai proventi periodici conseguiti in costanza di partecipazione all’OICR e alle minusvalenze. Detto in altri termini: l'applicazione avviene in caso di realizzo di un provento in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azione e nel caso in cui alla data del 30 giugno 2014 sia maturato un provento, il cosiddetto zainetto. Zainetto che viene determinato considerando per gli Oicr non quotati il NAV al 30 giugno 2014 e per gli Oicr quotati il valore di mercato alla data del 30 giugno 2014.

Le SGR e tutti i soggetti che commercializzano o gestiscono OICR avranno tempo fino al 22 luglio per adottare le misure necessarie per il recepimento della direttiva e, a riguardo, Assogestioni ha emanato la circolare n. 73/14/C avente ad oggetto “Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 27 giugno 2014”. La circolare è disponibile nella sezione riservata del sito.

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