Novità: riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano
Il 16 febbraio 2011 è stato approvato dal Senato della Repubblica il ddl di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (c.d. “decreto Milleproroghe”) all’interno del quale è prevista la riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano. La tassazione dei fondi italiani viene finalmente allineata a quella degli omologhi prodotti comunitari mediante abrogazione della tassazione dei redditi del fondo per maturazione e in capo allo stesso e applicazione dell’imposta sui medesimi redditi in capo ai partecipanti al momento del disinvestimento.
Le norme contenute nel ddl di conversione del decreto legge c.d. “decreto Milleproroghe” riconoscono ai fondi italiani e a quelli lussemburghesi storici lo stesso regime fiscale attualmente previsto i fondi con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea e conformi alle direttive comunitarie (“fondi comunitari armonizzati”).
L’equiparazione del trattamento fiscale dei fondi italiani a quello degli omologhi prodotti comunitari, consente peraltro di evitare distorsioni nell’applicazione del c.d. “passaporto europeo”, la cui introduzione è prevista dalla direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (direttiva UCITS IV) e che gli Stati membri dovranno recepire a livello nazionale entro il 1° luglio 2011. Il passaporto europeo permetterà, infatti, alle società di gestione del risparmio di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri senza necessità di costituire in loco una società di gestione.
Vengono inoltre apportate alcune modifiche al regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comunitari non armonizzati i quali non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma saranno assoggettati ad una ritenuta nella misura del 12,50 per cento.
Seguono alcune delle principali caratteristiche della riforma.
- I fondi comuni italiani, a prescindere dall’oggetto dell’investimento (con la sola esclusione dei fondi immobiliari), ed i fondi lussemburghesi storici non sono soggetti alle imposte sul reddito e all’IRAP e i proventi da essi percepiti (interessi, dividendi, ecc.) non subiscono, laddove possibile, le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive.
- La tassazione avviene esclusivamente, per cassa, in capo ai partecipanti, così come oggi avviene per i fondi comunitari armonizzati. In particolare, sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi italiani e ai fondi lussemburghesi storici, qualificabili come redditi di capitale, è prevista l’applicazione di una ritenuta del 12,50 per cento. Le perdite di capitale derivanti dalla partecipazione ai suddetti organismi, in quanto redditi diversi, possono essere utilizzate in compensazione con le plusvalenze su altri titoli nei quattro anni successivi.
- I risultati negativi di gestione accumulati dai fondi italiani e dai fondi lussemburghesi storici possono essere utilizzati, senza limiti temporali e di importo, in compensazione dei redditi percepiti dai partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,50%, adottando la regola che ne guida l’utilizzo nel sistema attuale.
- I proventi derivanti dalla partecipazione a fondi esteri non armonizzati istituiti in un paese della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, sono assoggettati allo stesso regime fiscale previsto per i fondi esteri armonizzati.