PRIIPs, si alza il velo sui KID
11 maggio 2017 - La pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della Commissione europea - che integra il Regolamento PRIIPs - nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 100 dello scorso 12 aprile, conclude il lungo e contrastato iter preparatorio delle disposizioni volte a definire gli elementi in merito: alla presentazione e al contenuto del KID; alle disposizioni specifiche sul KID per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento; al riesame, alla revisione e alla pubblicazione del KID; alle condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il KID in tempo utile all’investitore al dettaglio.
In attesa di conoscere il testo della pubblicazione Q&A da parte della Commissione europea e delle ESAs, finalizzata a chiarire i dubbi di carattere interpretativo/applicativo sul livello 1 e 2 della disciplina PRIIPs, è utile ricordare che sembra essere stata accolta in parte la richiesta sollevata da Assogestioni volta a ribadire che l’esenzione concessa per un OICR che redige uno UCITS KIID non dovrebbe essere di fatto superata con la disciplina di livello 2.
Rimandando alla circolare n. 49/17/C dell'associazione (disponibile nella sezione riservata del sito), e all'analisi del Regolamento delegato nella sua interezza, qui giova ricordare che, in forza della disciplina transitoria prevista dal Regolamento PRIIPs, fino al 31 dicembre 2019 è esclusa la predisposizione di un documento contenete le informazioni chiave (KID) per gli OICVM o i FIA - quest’ultimo in virtù di disposizioni nazionali - che redigono uno UCITS KIID. Tuttavia, tali OICR potrebbero essere sin da subito coinvolti indirettamente qualora siano oggetto di investimento di un PRIIP che deve predisporre un KID dal 1° gennaio 2018, come ad esempio nel caso di prodotti assicurativi Unit-Linked. Si segnala, quindi, che l'impatto indiretto effettivo della disciplina PRIIPs per un OICR che redige uno UCITS KIID dipende da diverse circostanze.
In attesa dei chiarimenti, che saranno oggetto di analisi nei gruppi di lavoro associativi, qui si segnalano tre importanti aspetti contenuti nel Regolamento delegato: il regime applicabile dall’ideatore del PRIIPs nel caso di Multi-Option PRIIPs (MOPs); la rappresentazione degli scenari di performance; il comprehension alert.
Per quanto riguarda il primo punto si precisa che, ai sensi del considerando 17 del Regolamento delegato, il KID relativo a un PRIIP che offre molte opzioni di investimento sottostante (MOPs) non può essere fornito nello stesso formato del corrispondente documento relativo a un altro PRIIP, dato che ciascuna opzione di investimento sottostante ha un profilo di rischio, di rendimento e di costi specifico, ed è quindi impossibile fornire tutte le informazioni necessarie in un unico documento conciso e a sé. Per questo, in caso di MOPs, l’ideatore del PRIIP può produrre tanti KID quante sono le opzioni di investimento sottostanti, oppure produrre un KID generico, contenente elementi di natura qualitativa e quantitativa del prodotto e/o dell’opzione di investimento sottostante con specifico rinvio a documentazione aggiuntiva per il contenuto specifico di ciascuna opzione di investimento sottostante. Ulteriori dettagli riguardo al tema dei MOPs sono contenute nella circolare 49/17/C.
Per quanto concerne, invece, gli scenari di performance, si segnala che il Regolamento delegato prevede la rappresentazione obbligatoria di quattro scenari di performance, laddove il prodotto non abbia natura assicurativa. In particolare, oltre allo scenario sfavorevole, moderato e favorevole va ad aggiungersi alla presentazione lo scenario di performance in una situazione di stress. Come auspicato da Assogestioni è, invece, caduta la proposta della Commissione che introduceva un approccio risk-neutral anche nella metodologia di calcolo degli scenari di performance favorevole, moderato e sfavorevole.
Da ricordare, infine, la necessità di segnalare nel KID, in precise circostanze, la segnalazione di comprensibilità. In questo caso, come auspicato da Assogestioni, il Regolamento delegato ha armonizzato i criteri di applicazione della segnalazione di comprensibilità, rinviando alle pertinenti disposizioni normative della direttiva MiFID II (e degli atti delegati), oltre che della IDD per quanto attiene più strettamente ai prodotti assicurativi.