Assogestioni risponde alle consultazioni del MEF e delle Autorità di vigilanza per il recepimento in Italia della UCITS IV
Si è concluso in questi giorni il processo di implementazione della UCITS IV, iniziato nel mese di maggio con la consultazione del ministero dell’economia e delle finanze volta a recepire nell’ambito del Testo unico della Finanza i principi della UCITS IV. Alla consultazione del MEF hanno fatto seguito, nel mese di giugno, le consultazioni delle Autorità di vigilanza con le proposte di modifiche al: "Regolamento Emittenti" e al "Regolamento Intermediari" della Consob; al "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" della Banca d'Italia e al "Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob" in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva".
Lo schema di decreto del Tesoro accoglie molte delle istanze rappresentate dall’industria nel documento conclusivo della Task Force Assogestioni per l’attuazione in Italia della UCITS IV dello scorso febbraio. Ci si riferisce, specificamente, alle proposte della Task Force sulle strutture master-feeder che hanno portato all’individuazione, in tale materia, di previsioni che consentono non solo a OICR armonizzati, ma anche a OICR non armonizzati, di costituire strutture master feeder e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti. Si pongono nella medesima prospettiva le disposizioni in tema di fusioni che delineano già a livello primario una base comune per fusioni meramente nazionali e fusioni rilevanti ai sensi della Direttiva UCITS IV, consentendo il mantenimento di alcune semplificazioni già esistenti per le fusioni meramente nazionali. Per quanto concerne il c.d. KIID, lo schema di decreto non solo rinvia ai regolamenti comunitari in materia ma anche alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria (ad es. linee guida del CESR/ESMA), accogliendo la richiesta della Task Force finalizzata ad assicurare un'uniforme applicazione delle pertinenti previsioni comunitarie. Lo schema di decreto del tesoro ha poi individuato nel 29 febbraio 2012 il termine per il passaggio dal prospetto semplificato al KIID, come auspicato dalla Task Force.
Anche i documenti messi in consultazione dalle Autorità di vigilanza tengono conto della maggior parte delle proposte formulate nel “Documento conclusivo della Task Force UCITS IV” (vedi allegato). Tra le principali proposte accolte dalle Autorità di vigilanza, si segnalano: (i) la ridefinizione e semplificazione del contenuto del prospetto completo, ora ridenominato semplicemente “prospetto”; (ii) l’estensione della disciplina dell’execution only anche alla commercializzazione degli OICR da parte delle società di gestione o delle SICAV, al fine di parificare la posizione di queste ultime agli altri intermediari abilitati all’esecuzione o trasmissione di ordini per conto terzi; (iii) il riconoscimento della possibilità per un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento di sottoscrivere parti di OICR in nome proprio e per conto dei propri clienti (nominee), riconoscendo così alle SGR una maggiore flessibilità nella scelta delle modalità distributive degli OICR gestiti. L’Assogestioni ha tuttavia richiesto un maggior allineamento della disciplina della Banca d’Italia alle “CESR’s Guidelines on Risk Measurment and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS”.
Consulta anche il documento conclusivo della Task Force per l'attuazione della UCITS IV.