Fondi aperti PIR compliant. Una guida alla lettura delle statistiche

Pubblicato il 5/9/2017

05 settembre 2017

A partire dalla pubblicazione della mappa del risparmio gestito relativa al primo trimestre del 2017, l’Ufficio Studi di Assogestioni fornisce un’analisi puntuale del mercato dei fondi aperti PIR compliant attraverso la presentazione di dati a diverso livello di dettaglio nelle Tavole 8.1, 8.2 e 8.3.

Per interpretare correttamente le informazioni messe a disposizione è necessario comprendere alcune definizioni che stanno alla base dell’attività di raccolta e presentazione dei dati di mercato.

Un fondo PIR compliant è un fondo aperto (oppure un comparto di un fondo/Sicav) la cui politica di investimento, descritta nel regolamento, prevede il rispetto dei vincoli di investimento e dei limiti di concentrazione dettati dalla disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine1

Una classe PIR, invece, è una classe di un fondo PIR compliant la cui sottoscrizione è condizionata al rispetto delle condizioni soggettive e dei limiti agli importi investibili previsti dalla medesima disciplina2

È opportuno sottolineare che la previsione di classi PIR, ancorché molto diffusa, è solo una delle soluzioni organizzative utilizzate da parte delle società di gestione per agevolare la verifica del rispetto dei vincoli ‘sul soggetto’ previsti dalla disciplina per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Esistono infatti alcuni casi di fondi PIR compliant per i quali non sono previste classi PIR. In questi casi la verifica del rispetto delle condizioni per poter usufruire dell’agevolazione fiscale può essere affidata a procedure amministrative interne alla società di gestione oppure agli intermediari che ne curano la distribuzione.

Nell’ambito dei fondi PIR compliant si può inoltre distinguere tra quelli di nuova istituzione

e quelli pre-esistenti.

    Con la prima espressione si fa riferimento ai fondi PIR compliant ab origine, istituiti dopo l’entrata in vigore della disciplina dei PIR (1° gennaio 2017). La seconda espressione indica invece i fondi istituiti prima di tale data e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione, è stata successivamente modificata/precisata per renderla PIR compliant.

    Per comprendere la rilevanza dei concetti appena descritti per una corretta valutazione del fenomeno dei fondi PIR, può essere utile illustrare i dati presentati nella Tavola 8.1 della mappa trimestrale del risparmio gestito relativa al secondo trimestre 2017, riportata in allegato.

    A fine giugno i fondi PIR compliant sono 44 e hanno un patrimonio complessivo di poco più di 9 miliardi di euro. Di questi 27 sono di nuova istituzione (cioè sono stati lanciati nei primi sei mesi dell’anno), nel primo semestre hanno raccolto 3,4 miliardi di euro, una cifra sostanzialmente in linea con il patrimonio complessivo a fine giugno.

    Gli altri 17 fondi pre-esistenti, invece, erano già presenti sul mercato alla fine del 2016, quando contavano un patrimonio complessivo di 3,4 miliardi. Successivamente essi sono stati trasformati in prodotti PIR compliant e nei primi sei mesi dell’anno hanno beneficiato di una raccolta di 1,9 miliardi. Questa, combinata con il rendimento, ne ha fatto crescere il patrimonio complessivo che a fine giugno si attesta a 5,6 miliardi.

    La Tavola 8.2, anch’essa riportata in allegato, distingue, per ciascun gruppo di gestione, i fondi PIR compliant pre-esistenti da quelli di nuova istituzione. In alcuni casi lo stesso operatore ha nella propria gamma d’offerta entrambi i tipi di fondi.

    Dei 44 fondi PIR compliant censiti, 32 sono dotati di una o più classi PIR (per un totale di 39 classi). La Tavola 8.3, sempre in allegato, evidenzia, per ciascun gruppo di gestione, il numero di fondi PIR compliant, il numero complessivo delle relative classi di quote e, in un’apposita riga, il dato relativo alle classi PIR (se presenti). Come notato sopra, molti gestori, ma non tutti, offrono fondi PIR compliant dotati di classe PIR.

    1 Legge 11 dicembre 2016, n.232, c.d. “Legge di bilancio 2017”. In sintesi:

    - Vincoli di investimento: almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia. E almeno il 21% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o di altri indici equivalenti.

    - Limiti di concentrazione: non più del 10% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.

    2 In sintesi: il PIR può essere intestato ad una sola persona fisica fiscalmente residente in Italia; gli investimenti fiscalmente agevolati sono limitati a 30.000€/anno e 150.000€ complessivi.

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