Le SGR nell’attuazione dello scudo fiscale
L’art. 13-bis del d.l. n. 78/09 introduce a favore delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, la possibilità di fare emergere mediante il pagamento di un’imposta, le attività detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, ad una data non successiva al 31 dicembre 2008. L’emersione può essere effettuata entro il 15 dicembre 2009 e può avvenire attraverso il “rimpatrio”, o nel caso in cui le attività siano detenute in Stati che garantiscono un effettivo scambio di informazioni con il nostro paese, mediante la “regolarizzazione” delle attività medesime. Per garantire il rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento, è previsto che le operazioni di emersione siano necessariamente canalizzate per il tramite degli intermediari finanziari, tra le quali sono ricomprese anche le SGR. Le società di gestione del risparmio potranno dunque gestire le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie che rientreranno nel territorio dello Stato e svolgere un ruolo di rilievo nella gestione ordinata del reinserimento di tali capitali nel circolo virtuoso degli investimenti e della crescita.
Assogestioni, considerata l’importanza e la complessità del provvedimento, nella circolare prot. n. 129 del 27 novembre 2009, chiarisce le concrete possibilità di intervento delle SGR nell’ambito delle operazioni di rimpatrio (ad oggi non piu’ limitato all’attività di gestione di portafogli per conto terzi) e illustra le modalità di effettuazione delle operazioni di rimpatrio del denaro e delle altre attività finanziarie.
La circolare fornisce, inoltre, specifiche indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione riservata che i soggetti interessati devono presentare all’intermediario. Si sofferma, in particolare, sui valori da attribuire alle attività oggetto di emersione e alle ipotesi in cui la tipologia delle attività detenute all’estero richieda ai soggetti interessati e agli intermediari finanziari complessi adempimenti, tali da non consentire il perfezionamento delle operazioni di emersione entro il termine del 15 dicembre 2009. E’ il caso, ad esempio, delle quote di OICVM di diritto estero non armonizzati.
Con specifico riferimento agli adempimenti posti a carico degli intermediari, particolare attenzione viene posta sugli obblighi di tassazione dei redditi, sia quelli medio tempore percepiti (dal 1 gennaio 2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata) comunicati dall’interessato, sia quelli realizzati successivamente all’operazione di rimpatrio. Si commentano inoltre gli obblighi connessi alla gestione degli appositi contiin cui confluiscono il denaro e le altre attività finanziarie rimpatriate, per le quali vige il regime di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (conti c.d. “segretati”).