Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle Sgr appartenenti a gruppi bancari: la Banca d’Italia accoglie le richieste di Assogestioni

Pubblicato il 1/1/2019

Al termine del processo di consultazione, la Banca d’Italia ha aggiornato le “Disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”, al fine di adeguare il quadro normativo nazionale agli Orientamenti emanati sulle sane politiche di remunerazione, adottati dall’EBA in attuazione della CRD IV, nonché ad altri recenti indirizzi definiti nelle sedi internazionali sullo stesso tema. Le Disposizioni sono contenute nel 25° aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 263 del 12 novembre 2018.

In particolare, la Banca d’Italia - accogliendo le richieste avanzate da Assogestioni - ha modificato il regime per l’applicazione delle regole sui compensi nell’ambito dei gruppi introdotto nel 2014 in attuazione della CRD IV, riconoscendo la possibilità per le società capogruppo di un gruppo bancario (o di SIM) di non applicare la regola del limite al rapporto variabile/fisso (c.d. cap) ai gestori appartenenti al gruppo, secondo quanto stabilito nella disciplina transitoria e finale delle Disposizioni.

Nel resoconto della consultazione la Banca d’Italia - valorizzando quanto rappresentato dall'Associazione nella lettera del 19 dicembre 2016, prot. n. 401 - sottolinea che l’introduzione della suddetta modifica tiene conto: (i) della scelta operata da altri Stati membri dell’UE (tra cui la Francia, il Regno Unito e la Germania), di derogare all’applicazione del cap nei gestori di un gruppo, con effetti rilevanti in termini di parità concorrenziale in ambito europeo tra i gruppi bancari (e le società di gestione del risparmio che ne fanno parte); (ii) della scelta operata dal legislatore europeo di prevedere una disciplina per le società di gestione del risparmio che contiene regole sulle remunerazioni pienamente allineate a quelle della CRD IV, ad eccezione proprio della regola del cap, che dunque non trova applicazione per i gestori che non appartengono a gruppi bancari o di SIM; (iii) delle specificità delle attività svolte dai gestori rispetto a quelle prestate dalle altre componenti di un gruppo bancario o di SIM, nonché dalla maggiore autonomia che caratterizza le società di gestione nell’ambito dei gruppi rispetto alle altre componenti; (iv) del negoziato in corso presso le istituzioni europee per la revisione della CRD, nell’ambito del quale si sta valutando la possibilità di introdurre deroghe specifiche dall’applicazione delle regole della CRD per i gestori appartenenti a gruppi bancari.        

Poiché la deroga introdotta dalla Banca d’Italia potrebbe essere in futuro riconsiderata, alla luce delle scelte che verranno adottate ad esito del negoziato europeo per la revisione della CRD e degli interventi che l’EBA potrà eventualmente intraprendere in attuazione del nuovo quadro normativo sovranazionale, la Banca d’Italia, in considerazione dell’incertezza del quadro normativo di riferimento, invita gli intermediari a valutare, con particolare attenzione, l’opportunità di avvalersi della deroga dall’applicazione del cap per il personale dei gestori di gruppo.

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