La Banca d’Italia approva lo schema di “documento di informazione” per i partecipanti a OICVM o a FIA aperti coinvolti in un’operazione di fusione tra fondi non comunitaria” predisposto da Assogestioni

Pubblicato il 1/1/2015

Con lettera del 1° dicembre 2015, la Banca d’Italia ha comunicato all’Assogestioni che lo schema dalla stessa proposto di “Documento di informazione” per i partecipanti a OICVM o a FIA aperti coinvolti in una operazione di fusione tra fondi non comunitaria (di seguito, lo schema di “Documento di informazione”) è riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi del  Titolo V, Capitolo V, Sezione II, par. 1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, in quanto coerente con la finalità di assicurare ai partecipanti ai fondi coinvolti nelle operazioni di fusione una informativa accurata.

In forza del predetto riconoscimento, lo schema di “Documento di informazione” può essere utilizzato dai gestori ai fini dell’autorizzazione in via generale delle operazioni di fusione tra OICVM o tra FIA aperti, ove ricorrano le altre condizioni previste dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: (i) i fondi coinvolti nell’operazione appartengono alla medesima categoria (OICVM o FIA aperti); (ii) abbiano politiche di investimento tra loro compatibili; (iii) siano fondi di diritto italiano che non commercializzano le proprie quote in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a) del TUF (cc.dd. fusioni di fondi nazionali).

Per quanto concerne, in particolare, la strutturazione interna, lo schema di “Documento di informazione” risulta così composto: A) motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione; B) impatto della fusione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione; C) diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione; D) aspetti procedurali; E) informazioni chiave per gli investitori relative al fondo ricevente (eventuale).

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con riguardo: alle caratteristiche del fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. La Parte C) contiene, invece, previsioni che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del depositario o del revisore legale e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. È prevista poi la possibilità, in limitate ed eccezionali ipotesi, di introdurre deroghe alle disposizioni contenute nella Parte C) e nella Parte D) dello schema.

Le Società possono valutare se inviare ai partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione di fusione un unico Documento di informazione oppure Documenti di informazione distinti contenenti rispettivamente le informazioni rilevanti per i partecipanti al fondo oggetto di fusione e le informazioni rilevanti per i partecipanti al fondo ricevente.

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