Distribuzione transfrontaliera dei fondi, modifiche al regolamento PRIIPs

Pubblicato il 12/7/2019

Arrivano delle misure finalizzate a rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri degli organismi di investimento collettivo e garantire, al tempo stesso, una tutela uniforme degli investitori a prescindere dalla categoria di fondi sottoscritti. Il 12 luglio 2019, infatti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le Direttive UCITS (2009/65/CE) e AIFM (2011/61/UE) per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e il Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.  

Per raggiungere tali obiettivi, la Direttiva ha apportato modifiche sia alla Direttiva UCITS sia alla Direttiva AIFM. Alcune modifiche della Direttiva UCITS sono funzionali all’introduzione nell’ambito del Regolamento di una disciplina di applicazione trasversale, sia per i gestori di OICVM che per quelli di FIA. Si fa riferimento, in particolare, all’abrogazione dell’articolo 77 e dell’articolo 91, paragrafo 3 della Direttiva UCITS, che riguardano rispettivamente le comunicazioni di marketing e l’accessibilità della legislazione e della regolamentazione nazionali pertinenti in materia di commercializzazione di OICVM. Altre modifiche sono volte ad introdurre disposizioni uniformi in tema di gestori di OICVM e di FIA come, ad esempio, la disciplina in tema di “local facilities” e di procedure e requisiti per l’aggiornamento e il ritiro delle notifiche relative all’uso del passaporto per la commercializzazione dei fondi. Altre, ancora, sono volte ad inserire nella Direttiva AIFM, una definizione armonizzata di pre-marketing.

Il Regolamento fissa, invece, norme e procedure supplementari relative agli OICVM e ai gestori di FIA stabilendo regole uniformi in materia di comunicazioni di marketing destinate agli investitori, pubblicazioni delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione nonché, in relazione alle attività transfrontaliere, principi comuni relativi a spese e oneri gravanti sui gestori di organismi di investimento collettivo. Il Regolamento prevede, inoltre, l’istituzione di una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e talune modifiche ai regolamenti UE EUVECA (nn. 345/2013) e EUSEF (346/2013).

L’articolo 17 del Regolamento ha inoltre modificato gli articoli 32 e 33 del Regolamento PRIIPs (regolamento UE 1286/2014), estendendo: a) di due anni il termine dell’esenzione dal regime del PRIIPs KID per gli OICR che redigono uno UCITS KIID, ossia fino al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2019; b) di un anno il termine entro cui la Commissione deve procedere ad un riesame del Regolamento PRIIPs, ossia entro il 31 dicembre 2019 in luogo del 31 dicembre 2018.

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