Consob - Risposta consultazione regolamento procedimenti adozione atti regolazione generale

Pubblicato il 22/9/2021

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta.

Si apprezza la scelta dell’Autorità di tener conto, nell’attività di revisione del Regolamento, dei principi di better regulation sulla base dei quali deve essere informata l’attività normativa delle autorità indipendenti. In questo contesto, pur nell’ottica di una semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in essere, si valuta con assoluta positività la salvaguardia dei principi di trasparenza e partecipazione delle parti coinvolte, confermata dalla centralità della consultazione come fondamentale strumento di confronto con i vari stakeholders. E, in tale contesto si apprezza la proposta di prevedere che la consultazione abbia una durata minima di sessanta giorni, mantenendo comunque ferma la possibilità per l’Autorità di stabilire una diversa durata sulla base di valutazioni effettuate in merito al grado di impatto atteso sui destinatari dell’intervento regolatorio, nonché alla necessità di provvedere entro i termini imposti dal legislatore europeo o nazionale.

Si condividono poi gli interventi di modifica diretti ad allungare a due anni (anziché un anno) il termine entro il quale deve essere definita l’attività di verifica di impatto della regolamentazione, ritenendo ragionevole la considerazione svolta da codesta spettabile Autorità secondo cui, nel lasso temporale di un anno, sia difficile raccogliere evidenze sufficienti per valutare gli effetti prodotti da un intervento normativo. Si ritiene infatti che una adeguata fase postuma di adozione dei provvedimenti finalizzata a testarne gli effetti materiali degli stessi potrebbe consentire di arginare il fenomeno del c.d. “consumismo normativo” (ovvero l’incontrollata proliferazione dei provvedimenti normativi, magari abrogativi di altri in precedenza adottati), focalizzando invece l’attenzione sulle reali esigenze di modifica.

Nella medesima prospettiva, di assoluto rilievo risulta essere altresì la valorizzazione, rispetto al sistema precedente, del legame tra analisi e verifica di impatto della regolamentazione nonché la scelta di sottoporre a VIR quegli atti o parti di essi che non siano stati oggetto di interventi di modifica negli ultimi tre anni, così da poter finalizzare gli interventi di revisione su più complessi atti normativi.

In linea con l’ottica di sistematizzazione e razionalizzazione dei procedimenti tesi all’adozione degli atti di regolazione generale, si apprezza altresì la scelta di inserire gli “elementi emersi nel corso di incontri non aperti al pubblico” nell’ambito della relazione illustrativa degli esiti della consultazione.

Si condivide, inoltre, la facoltà di deroga alle disposizioni del Regolamento per gli atti di regolazione con cui si provvede ad attuare o recepire, ove non si introducano elementi innovativi, il contenuto di atti normativi o di soft law, emanati da organismi europei e già sottoposti a procedure di consultazione o AIR, ovvero nei casi in cui si adottino disposizioni di mero adeguamento ad atti normativi di diritto interno direttamente applicabili o vincolanti. E infatti, lo svolgimento di procedure di consultazione che abbiano ad oggetto provvedimenti nazionali, sostanzialmente “vincolati” dal dettato della disciplina europea, si risolve – oltre che in un aggravio di costi e oneri – in un forte depotenziamento dello strumento, praticamente privato ab origine della sua finalità istituzionale, non potendosi apportare reali modifiche di contenuto che riflettano le esigenze del mercato nazionale.

Con riguardo alla proposta di prevedere che “non sussiste per la Consob un obbligo di riscontro specifico su ogni singola osservazione”, si ritiene che tale previsione debba essere limitata alle ipotesi di commenti non pertinenti e non rilevanti rispetto all’oggetto della consultazione.

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