Consob - Risposta consultazione quote rosa

Pubblicato il 28/1/2020

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Commissione a formulare commenti sul documento di consultazione in oggetto, questa Associazione intende anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta di inviare osservazioni sulla proposta di Comunicazione volta a chiarire le modalità applicative delle nuove norme in materia di quote di genere, contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha modificato gli artt. 147-ter e 148 del D.lgs. 58/98 (TUF).

In via preliminare, nel rinnovare il favore di Assogestioni nei confronti delle misure di sostegno all’equilibrio tra generi nelle società quotate avviate dalla legge Golfo-Mosca – da ultimo ribadito in supporto della proposta di estendere il periodo di applicazione di detta normativa - occorre altresì rilevare come alcuni chiarimenti si rendano necessari in quanto la nuova quota di “almeno due quinti” riservata al genere meno rappresentato potrebbe creare delle incertezze interpretative. Sia consentito, quindi, sottolineare positivamente la tempestività, da parte di codesta spettabile Commissione, nel voler apportare gli opportuni chiarimenti applicativi alla disciplina in analisi, tenuto conto dell’urgenza dovuta all’entrata in vigore della stessa a partire dai rinnovi degli organi sociali che si terranno nella stagione assembleare 2020 nonché dell’imminenza dell’avvio delle attività relative alla definizione delle liste di candidati.

Come efficacemente illustrato da codesta Commissione, è opportuno chiarire come il nuovo criterio di riparto debba essere applicato con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti, in quanto “dal punto di vista aritmetico risulta impossibile assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in organi così composti”[1].

Ciò posto, l’Assogestioni in primo luogo accoglie positivamente l’impostazione adottata dalla Consob volta a chiarire come il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dall’ art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti debba considerarsi inapplicabile “per impossibilità aritmetica” agli organi sociali formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, e come, pertanto, l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore sia ritenuto in linea con la nuova disciplina.

L’Associazione ritiene, altresì, che valga la pena in questa occasione ricordare come i gestori presentino liste di minoranza per l’elezione degli organi sociali degli emittenti quotati partecipati e quindi anche liste per l’elezione degli organi di amministrazione. Queste ultime sono composte da un numero di candidati pari al numero di posti riservati alle minoranze dai diversi statuti e comunque inferiore alla metà di quello dei componenti da eleggere (salvo quando ciò sia impedito da disposizioni statutarie dell’emittente), per cui i gestori si trovano frequentemente a depositare liste di candidati con tre nominativi. Alla luce di quanto disposto dall’art 144-undecies.1, comma 2, lett. a)[2] e nel rispetto dei criteri di riparto tra generi fissati dagli statuti degli emittenti (per cui solo con riferimento al deposito delle liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre viene espressamente richiesta l’inclusione di candidati di genere diverso, ai fini del rispetto della quota di genere stabilita dalla normativa) i gestori fino a oggi sono stati tenuti a comporre liste di candidati che rispettassero la quota di genere solo nei casi di liste con tre o più componenti, pur avendo su base volontaria contribuito maggiormente.

Poiché problematiche analoghe a quelle dei collegi sindacali composti da tre membri si presenteranno evidentemente anche per le liste per gli organi di amministrazione con un numero di candidati pari a tre e considerato che la ratio sottesa all’interpretazione fornita da codesta spettabile Commissione è appunto la mera “impossibilità aritmetica” di applicare la nuova quota stabilita dalla normativa, chiediamo, analogamente, che sia esplicitato come le considerazioni esposte nella presente proposta di Comunicazione valgano anche per la composizione di liste per gli organi di amministrazione con tre nominativi, e che, pertanto, anche in questo caso il criterio dell’arrotondamento  per difetto all’unità inferiore sia considerato in linea con la nuova disciplina.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano distinti saluti.

 

[1] cfr. par. 3 del testo di Comunicazione posto in consultazione.

[2] Secondo cui “(…) Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;”

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