Consob - Risposta alla consultazione sulle modifiche al Regolamento Intermediari

Pubblicato il 21/9/2020

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta.

L’Associazione condivide, in particolare, la scelta della Consob di procedere, nell’attività di rivisitazione del Titolo IX del Regolamento Intermediari a una generale semplificazione della disciplina ivi contenuta, secondo un approccio basato su principi. Ciò permette sia di operare un maggior allineamento con quanto previsto nell’ambito della disciplina europea e, in particolare, con gli standard contenuti negli Orientamenti dell’ESMA, sia con quanto a tal riguardo adottato in altri Stati membri.

Una simile impostazione favorisce, anzitutto, una parità competitiva in ambito europeo, superando gli ostacoli ancora esistenti al completamento della Capital Market Union; inoltre consente di meglio responsabilizzare gli intermediari nel definire procedure e misure adeguate in materia, sviluppando i presidi organizzativi interni e radicando i risultati ormai conseguiti da ciascuno, anche al fine di meglio adattarsi ai continui cambiamenti determinati dall’evoluzione tecnologica e dalla competizione sul mercato.

In tale contesto si apprezza la scelta di mantenere, nell’ambito dell’unica norma contenuta nel Titolo IX così come rivisitato, la predeterminazione a livello regolamentare, nell’ambito dei requisiti da possedere ex ante ai fini di poter fornire informazioni o prestare consulenza, del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza conseguita, pur a fronte della generale riduzione dei periodi minimi di esperienza richiesti rispetto al vigente testo regolamentare.

Di particolare rilievo, ad avviso di questa Associazione, nell’attività di revisione proposta risulta essere quanto previsto nel comma 5, lett. d) dell’art. 78 così come posto in consultazione, il quale – nel valorizzare il principio di proporzionalità nell’ambito delle procedure destinate alla formazione e allo sviluppo professionale del personale – richiede di tener conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti.

Particolare apprezzamento si manifesta, inoltre, con riguardo alla formazione nel continuo e, dunque, alla generale autonomia riconosciuta agli intermediari in materia, sia con riguardo alle modalità di svolgimento del percorso continuo di formazione e sviluppo, sia con riferimento alla scelta rimessa all’intermediario di decidere se operare la formazione annuale internamente oppure rimetterla a un soggetto esterno.
Con riguardo a tale ultimo aspetto si ritiene peraltro opportuno confermare, per quanto di più diretto interesse, quanto già riconosciuto nel sistema vigente e dunque che la “revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale”, di cui alla lett d) del comma 5 dell’art. 78 così come proposto in consultazione, faccia riferimento all’aggiornamento annuale in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti ESMA 2015/1886 e che le SGR, anche non appartenenti al medesimo gruppo dell’intermediario, possono erogare ad altri intermediari la specifica formazione di cui al richiamato art. 78 così come integrato dagli Orientamenti ESMA.

In tal senso si guarda con favore alla valorizzazione del ruolo che le Associazioni di categoria potrebbero assolvere in questo contesto, anche in collaborazione tra loro, nell’assicurare comportamenti da parte degli intermediari quanto più omogenei possibile nell’applicazione del nuovo assetto normativo.

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