Bail-in: fondi comuni tutelati al 100%. La Banca d’Italia condivide la posizione di Assogestioni

Pubblicato il 1/2/2017

La Banca d’Italia ha inviato all’Assogestioni una nota sul tema relativo all’applicabilità del bail-in alle disponibilità affidate da una SGR a una banca in risoluzione, condividendo gran parte delle considerazioni rappresentate dall’Associazione nella lettera inviata all’Istituto il 23 marzo 2016.

Come specificato nella circolare n. 12/17/C, inviata alle proprie associate da Assogestioni e pubblicata nella sezione riservata del sito, la Banca d’Italia ha anzitutto concordato con l’Assogestioni nel ritenere che le passività aventi ad oggetto le risorse liquide di un fondo comune di investimento (OICVM o FIA), affidate a un depositario sottoposto a risoluzione, non possano essere assoggettate a bail-in. Questa conclusione si applica, ad avviso della Banca d’Italia e in linea con la posizione dell’Assogestioni, a tutte le disponibilità liquide del fondo comune di investimento che si trovino presso il depositario, a prescindere dalla finalità per le quali esse sono detenute (inclusa, dunque, la liquidità funzionale all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie di denaro eventualmente non depositata presso soggetti terzi, come consentito dalla normativa vigente). 

La Banca d’Italia ha invece ritenuto di non poter estendere la medesima conclusione (i) alle disponibilità liquide di OICR diversi dai fondi comuni di investimento (Sicav e Sicaf) affidate a un depositario posto in risoluzione, né (ii) alle passività relative alle disponibilità liquide degli OICR che possono essere affidate a soggetti diversi dal depositario (es. la liquidità degli OICVM funzionale all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro o la liquidità dei FIA) in caso di risoluzione di questi soggetti. Secondo la Banca d’Italia in questi casi la legge non prevede una protezione in sede concorsuale per le disponibilità liquide né, a parere dell’Istituto, le disposizioni che sanciscono l’autonomia patrimoniale a beneficio dei fondi comuni di investimento possono essere suscettibili di applicazione analogica in ragione del loro carattere eccezionale. Sulla base delle medesime considerazioni, la Banca d’Italia ha anche ritenuto di non poter condividere la posizione dell’Assogestioni volta a sostenere la non applicabilità del bail-in alle risorse liquide dei fondi pensione depositate presso un depositario in risoluzione. Ed infatti, ad avviso della Banca d’Italia, diversamente da quanto previsto per i fondi comuni di investimento, allo stato, l’ordinamento non prevede alcuna protezione applicabile in via specifica ed esclusiva alle risorse dei fondi pensione in caso di assoggettamento del depositario a procedura concorsuale.

Tuttavia la Banca d’Italia, nella consapevolezza delle disparità riscontrate nella normativa fra fondi di investimento, da un lato, e SICAV, SICAF e fondi pensione, dall’altro, suggerisce di intraprendere iniziative legislative nelle opportune sedi, nel rispetto dell’ordinamento europeo.  

La Banca d’Italia ha altresì concordato con l’Assogestioni nel ritenere non applicabile il bail-in alle disponibilità liquide consegnate dalla clientela ad una SGR nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e depositate presso una banca, poi assoggettata a risoluzione. In particolare la Banca D’Italia, facendo leva sulle tutele differenziate che l’art. 22 TUF prevede per le disponibilità della clientela detenute dai soggetti abilitati, distinguendo, da un lato, le banche e, dall’altro, gli altri soggetti, ha affermato che: (i)  in caso di risoluzione di un soggetto abilitato diverso da una banca (ad es. Sgr, Sim, intermediari ex articolo 106 TUB), le disponibilità liquide della clientela non possono essere assoggettate a bail-in né se direttamente detenute dal soggetto abilitato né se affidate da quest’ultimo a terzi; (ii)  parimenti, in caso di risoluzione del depositario, non possono essere assoggettate a bail-in le passività relative alle disponibilità liquide della clientela ricevute da un soggetto abilitato diverso da una banca e affidate al depositario poi posto in risoluzione; (iii) per contro, in caso di risoluzione di una banca autorizzata alla prestazione di servizi di investimento e accessori, il bail-in può applicarsi alle passività aventi ad oggetto le somme di denaro da essa ricevute nella prestazione da parte sua di questi servizi, dal momento che esse non beneficiano della separazione patrimoniale prevista dall’articolo 22 del Testo Unico della Finanza né di altra tutela in sede concorsuale. Per la medesima ragione, a queste disponibilità può essere applicato il bail-in, anche se affidate dalla banca a un depositario o un sub-depositario, in caso di risoluzione di questi ultimi.

La Banca d’Italia ha infine rilevato che la protezione di cui all’art. 22, comma 1, TUF sarebbe applicabile anche alle risorse dei fondi pensione affidate in gestione convenzionata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 252 del 2005, nella misura in cui l’attività del gestore fosse riconducibile al servizio di gestione di portafogli per quanto riguarda le gestioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e c). In base a questa interpretazione, pertanto, le passività del depositario nei confronti del fondo pensione sarebbero esenti da un eventuale bail-in.

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