Assogestioni spiega le novità in tema di politiche di remunerazioni dei gestori

Pubblicato il 1/1/2017

La disciplina delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione dei gestori di OICR è stata di recente oggetto di un significativo intervento normativo (realizzato per il tramite di atti di primo e di secondo livello, europei ed interni, completati dagli orientamenti delle Autorità), con l’obiettivo ultimo di delineare una disciplina unitaria ed organica per l’intera industria del risparmio gestito. Gli interventi del legislatore europeo hanno dapprima interessato i gestori dei fondi di investimento alternativi (FIA), con la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e il connesso Regolamento Delegato UE n. 231 del 19 dicembre 2012, e solo in seguito i gestori di OICVM, attraverso l’emanazione della Direttiva 2014/91/UE (UCITS V). Il quadro europeo è completato dagli orientamenti per sane politiche retributive promossi dall’ESMA e da Q&A pubblicate sempre dall’ESMA.

La disciplina interna sulle politiche di remunerazione dei gestori – la cui applicazione ha riguardato, anche a livello nazionale, inizialmente i soli gestori di FIA e successivamente anche i gestori di OICVM – è ora contenuta nella disciplina secondaria emanata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  

Per i gestori appartenenti a gruppi bancari o di SIM assume inoltre rilievo la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

Si segnalano, inoltre, le disposizioni sanzionatorie, applicabili nelle ipotesi di violazione della disciplina in materia di remunerazione di cui agli artt. 6 e 190-bis del t.u.f, dall’altro, sul fronte tributario, l’art. 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “manovrina”) che, in linea con la prassi europea, qualifica il “carried interest”, percepito da dipendenti e amministratori dei gestori, come reddito di natura finanziaria (anziché come reddito di lavoro), al ricorrere di determinati requisiti.

Sebbene l’intervento del legislatore europeo sul tema della remunerazione dei gestori di OICR sia tardato ad arrivare rispetto ad altri ambiti, fra cui in particolare quello bancario, esso risulta egualmente ispirato alla filosofia e ai principi generali che la Commissione europea aveva dettato per l’intero settore dei servizi finanziari nella propria Raccomandazione del 30 aprile 2009.

Nella predetta Raccomandazione si precisa che l’obiettivo di mettere a punto sane politiche di remunerazione origina in particolare dalla necessità di conseguire una sana ed efficace gestione dei rischi nell’industria dei servizi finanziari, tenuto conto che la diffusione di pratiche retributive inadeguate – sebbene non abbia costituito la causa principale della crisi sviluppatasi nel 2007 e 2008 – ha per converso favorito comportamenti eccessivamente rischiosi, contribuendo alle perdite significative subite da imprese finanziarie di grande importanza.

Con la Circolare n.79 /17/C l’Assogestioni fornisce alle Associate un inquadramento complessivo della disciplina in materia di politiche di remunerazione dei gestori di OICR, tenuto conto del succedersi degli interventi normativi e dell’opportunità di analizzarli e collocarli in una prospettiva sistematica, che tenga in considerazione i principi fondamentali che hanno ispirato la materia e le regole applicative in cui essi sono stati tradotti.

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