Recepimento direttiva AIFM: il MEF accoglie molte delle richieste avanzate da Assogestioni
Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, il Governo ha provveduto a ridefinire alcuni aspetti della disciplina del servizio di gestione collettiva del risparmio, in attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito, la “direttiva AIFM”). Il Decreto è in vigore da 9 aprile u.s., salvo quanto previsto dalle disposizioni finali e transitorie di cui all’art. 15 del Decreto.
Il Decreto apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d.“TUF”) e al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, nonché alla disciplina fiscale.
La linea metodologica seguita dal legislatore per recepire la direttiva AIFM ha previsto l’inserimento nel TUF delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella citata direttiva e delle norme strettamente necessarie all’applicazione del Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (c.d. Regolamento EuVECA) e del Regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (c.d. Regolamento EuSEF), demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria di competenza della Banca d’Italia e della Consob, la disciplina dettagliata degli aspetti tecnici contenuti sia nella direttiva AIFM sia nei regolamenti, nelle materie oggetto di vigilanza da parte delle Autorità.
Nel complesso le disposizioni del Decreto, che recepiscono la direttiva AIFM, accolgono molte delle istanze rappresentate dall’industria nel Documento Conclusivo della Task Force Assogestioni per l’attuazione in Italia della direttiva AIFM. A tale documento, peraltro, si rinvia per un’analisi dettagliata della direttiva AIFMD e del Regolamento delegato 231/2013.
In particolare il Decreto: (i) introduce una nuova definizione di gestione collettiva del risparmio, superando il modello italiano che consentiva alle Sgr di prestare disgiuntamente le attività di gestione di patrimoni e di promozione; (ii) estende il novero dei soggetti che possono essere abilitati a prestare il servizio di gestione collettiva, aggiungendo alle Sgr, alle Sicav e alle società di gestione armonizzate (ora società di gestione UE) anche le Sicaf, nonché i GEFIA UE e i GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano; (iii) amplia il novero delle attività esercitabili da parte di una Sgr, consentendo alle sole Sgr di FIA di prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini anche disgiuntamente dalla prestazione del servizio di gestione di portafogli; (iv) introduce un regime agevolato per i GEFIA italiani c.d. sotto-soglia; (v) riformula la definizione di Oicr al fine di includere gli aspetti essenziali e comuni agli OICVM e ai FIA; (vi) introduce una definizione di "FIA italiano riservato" allargata rispetto a quella prevista dalla direttiva AIFM; (vii) ridefinisce la disciplina del depositario con riferimento ai soggetti abilitati a svolgere l’incarico, ai compiti e alle relative responsabilità, salvaguardando comunque per gli OICVM, il modello nazionale che consente alla Sgr di "affidare" al depositario il calcolo del NAV; (viii) introduce il passaporto per la gestione e commercializzazione di FIA; (ix) prevede una disciplina sulla commercializzazione “nazionale” di FIA da parte di un gestore autorizzato in Italia; (x) introduce una disciplina sulle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti.
Le numerose modifiche da apportare al TUF per adeguarlo alla disciplina europea in materia di gestori di fondi d’investimento alternativi hanno reso necessario un ripensamento della struttura del Titolo III del TUF, nonché dell’impianto definitorio presente all’interno dello stesso, al fine di renderlo più simile alla disciplina europea e quindi più comprensibile al lettore e all’operatore, ferme restando le specificità della normativa nazionale.
Nella specie il Decreto prevede una riformulazione delle definizioni presenti dalla lettera d) alla lettera r-bis) dell’art. 1, comma 1 del TUF, nonché una revisione organica del titolo III del TUF che risulta ora suddiviso secondo le seguenti macro aree: (i) soggetti autorizzati e attività esercitabili; (ii) disciplina dei soggetti autorizzati (società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, disposizioni comuni e deroghe); (iii) disciplina degli Oicr italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf in gestione esterna, disposizioni comuni, strutture master-feeder, fusione e scissione); (iv) operatività transfrontaliera dei gestori; (v) commercializzazione di Oicr; (vi) obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti; (vii) disciplina del depositario.