La Consob condivide le richieste di Assogestioni sulla formazione del personale dei distributori degli OICR

Pubblicato il 28/2/2018

La Consob successivamente all’adozione del nuovo Regolamento Intermediari ha fornito, attraverso la forma di risposte alle domande avanzate, i richiesti orientamenti applicativi.

In tale contesto, la Consob su specifica richiesta dell’Assogestioni ha tra l’altro confermato che l’erogazione di un percorso continuo di formazione o sviluppo [lettera h) dell’art. 81] o di una specifica formazione [lettera i) dell’art.81] del personale, potrà essere effettuata direttamente dall’intermediario o avvalendosi di un soggetto esterno, anche diverso da quelli tipizzati” di cui al comma 10 dell’art. 79 (per esempio, una SGR non appartenente al medesimo gruppo dell’intermediario), purché tale soggetto abbia un’esperienza formativa comprovata e pertinente.

Relativamente all’ipotesi di offerta di eventuali nuovi prodotti di cui alla lett. l) dell’art. 81, la Consob ha altresì sottolineato che, tenuto conto della specificità dell’oggetto della formazione, il Nuovo Regolamento Intermediari prevede, espressamente, che la specifica formazione ivi richiesta possa essere svolta oltre che dall’intermediario anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori.

La Consob ha peraltro confermato che: (i) le modalità attraverso cui si esplica la revisione annuale sono rimesse all’intermediario. Pertanto, la revisione annuale può esplicarsi attraverso la somministrazione di un test ma non vi è, nelle disposizioni, un obbligo in tal senso. Tale revisione potrebbe anche essere svolta da un soggetto esterno, sulla base di tutte le informazioni in possesso o messe a disposizione dall’intermediario stesso; (ii) la specifica formazione richiesta in caso di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento (art. 81, comma 1, lett. i) rientri nell’ambito del “percorso continuo di formazione” previsto dall’art. 81, comma 1, lett. h) e che la stessa non debba, al contrario, considerarsi un impegno formativo aggiuntivo. Resta, in ogni caso, ferma in capo all’intermediario la responsabilità di assicurare che il periodo di “almeno” 30 ore annue copra tutte le esigenze formative del personale; (iii) l’obbligo di formazione in previsione dell’offerta di nuovi prodotti di investimento può considerarsi rientrante nel percorso continuo di formazione di cui all’art. 81, comma 1, lett h), alla stessa stregua delle ipotesi identificate dalla lett. i) del medesimo comma. Anche in questo caso resta ferma, in capo all’intermediario, la responsabilità di erogare una formazione adeguata e commisurata al grado di innovazione e complessità dei prodotti; (iv) la disposizione richiamata non prevede l’obbligatorietà di un test di verifica a conclusione della formazione sui nuovi prodotti. Le modalità attraverso cui è verificata tale formazione sono rimesse all’intermediario, che se ne assume la responsabilità. Nei casi in cui la formazione sui nuovi prodotti concorra al raggiungimento del monte annuale delle 30 ore, è rimessa all’intermediario la valutazione circa l’opportunità di prevedere il test di verifica su tutti gli ambiti che hanno costituito oggetto della formazione, ivi inclusa, quindi, la specifica formazione su nuovi prodotti di investimento; (v)  Il test di verifica effettuato al termine dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale tenuti in aula, deve essere effettuato in aula. Nel caso, invece, di corsi di formazione ed aggiornamento professionale svolti con modalità equivalenti all’aula, il test di verifica può essere effettuato anche a distanza (ad esempio, con modalità online e/o audiovisive).

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