CRD IV, occhi puntati anche su SGR, SICAV e SICAF
Rafforzare le misure atte a garantire una sana e prudente gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; i poteri di vigilanza delle autorità competenti; il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina di settore. Sono queste le linee direttici alla base delle modifiche al TUB e al TUF apportate con il Decreto legislativo del 12 maggio 2015 n. 72 e volte a recepire la direttiva 2013/36/UE, meglio nota come CRD IV, con la quale il legislatore europeo mira a rafforzare la disciplina prudenziale e ad accrescere il livello di armonizzazione delle regole applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento che operano nel mercato unico europeo.
Alcune delle modifiche apportate al TUF, però, non riguardano, come molti credono, solo la disciplina delle imprese di investimento ma anche quella di SGR, SICAV e SICAF, come chiarito dalla circolare n.100/15/C di Assogestioni che illustra e commenta tali interventi, anticipando peraltro che le novità in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni e le modificazioni relative alla disciplina sanzionatoria concernenti la tipologia delle sanzioni irrogabili, i criteri di quantificazione delle sanzioni e le modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori risultano sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/91/UE (direttiva UCITS V) la quale, come noto, dovrà essere recepita entro il 18 marzo 2016.
In generale il Decreto modifica il TUB e il TUF ha: (1) introdotto l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto; (2) attribuito alla Banca d'Italia il potere di disporre la rimozione (a) di uno o più esponenti di SGR qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della SGR, (b) di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della SGR e delle relative società capogruppo quando siano state ravvisate gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività; (3) introdotto il c.d. whistleblowing, cioè meccanismi di segnalazione, sia all'interno della SGR sia all'esterno verso l'autorità di vigilanza, da parte del personale degli intermediari (salvaguardandone l'anonimato), rispettivamente di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta e delle violazioni riguardanti altre norme citate nell'art. 8-ter del TUF; (4) modificato la disciplina sui requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale (anche) delle SGR, al fine essenzialmente di integrare i requisiti di onorabilità e professionalità (nonché di indipendenza nel caso degli esponenti) con i criteri della competenza e della correttezza; (5) modificato il regime sanzionatorio prevedendo, tra l'altro, un differente approccio basato sull'irrogazione di talune sanzioni amministrative contemplate nel TUF direttamente alle Società nei cui confronti sono accertate le violazioni e, solo in presenza dei specifici presupposti, previsti dal TUF, l'applicazione della sanzione, anche e parallelamente, nei confronti della persona fisica che appartenga alla società e che abbia contribuito alla violazione. In tal modo viene invertito il criterio di ripartizione della responsabilità per la punibilità degli illeciti incentrato sulla responsabilità diretta della persona fisica, a cui si applicava la responsabilità di tipo esclusivamente solidale e con obbligo di regresso della società di relativa appartenenza.