Continuano i lavori per il recepimento della MiFID II

Pubblicato il 17/1/2017

I lavori per il recepimento della MiFID II, la cui entrata in vigore è prevista per il 3 gennaio 2018, procedono senza sosta. Chiusa la consultazione a firma ESMA, ora è la volta della Consob che ha pubblicato un documento concernente “Attuazione degli Orientamenti emanati dall’ESMA, nel quadro della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti”.

La finalità della consultazione è quella di acquisire elementi di analisi degli aspetti che la Consob dovrà definire a livello nazionale al fine di conformarsi agli Orientamenti dell’ESMA “sulla valutazione delle conoscenze e competenze (ESMA/2015/1886 IT)”. Il tutto con l'obiettivo di valorizzare le eventuali specificità del contesto italiano.

Al centro del documento, pubblicato sul sito istituzionale della Consob e descritto nella circolare n. 1/17/C di Assogestioni, la somministrazione di consulenza in materia di investimenti e la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori (“giving information”).

In particolare, a partire dalla data di applicazione degli Orientamenti ESMA (3 gennaio 2018), tutto il personale coinvolto nella prestazione dei servizi “pertinenti”, sia esso già operativo o di nuova assunzione, dovrà possedere determinati requisiti in termini di “qualifica idonea” ed “esperienza adeguata” ovvero dovrà operare “sotto supervisione” fino al raggiungimento dei medesimi.

Le Autorità nazionali competenti dovranno quindi definire e pubblicare: (i) l’elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall’ESMA ovvero le caratteristiche che tali qualifiche dovranno avere affinché possano essere considerate conformi ai criteri stabiliti dall’Autorità europea; (ii) il periodo di tempo ritenuto necessario per l’acquisizione di un’esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per l’espletamento dei compiti assegnati; (iii) il periodo di lavoro “sotto supervisione” da parte del personale privo delle qualifiche idonee e/o dell’esperienza adeguata, eventualmente inferiore ai quattro anni individuati dall’ESMA come periodo massimo; (iv) le indicazioni atte a stabilire se la revisione delle qualifiche dei membri del personale debba essere effettuata dall’impresa o da un organismo esterno.

La consultazione Consob scadrà il prossimo 20 gennaio 2017. Le associate Assogestioni troveranno tutti i dettagli per partecipare alla consultazione nella circolare 1/17/C disponibile nella sezione riservata del sito.

Leggi Anche