Consob - Risposta consultazione Arbitro per le controversie finanziarie

Pubblicato il 3/2/2020

Premessa. Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende ringraziare per l’opportunità offerta.

In via generale, questa Associazione apprezza le modifiche regolamentari proposte le quali, nel tener conto delle esigenze emerse durante i primi anni di operatività dell’Arbitro per le controversie finanziarie nonché delle innovazioni normative medio tempore intervenute nell’ambito di materie afferenti all’attività dello stesso, si propongono di snellire il procedimento di risoluzione extragiudiziale e migliorarne il funzionamento.

In tale prospettiva, si apprezza la scelta di introdurre, all’art. 12, comma 2, lett. b-bis), del Regolamento che disciplina il funzionamento e il procedimento dell’Arbitro (“Regolamento ACF” o “Regolamento”),  quale causa di inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva dell’intermediario: e infatti, in linea con le motivazioni rappresentate dalla Consob nel documento di consultazione, siffatta proposta comporta evidentemente “vantaggi in termini di economicità e speditezza del procedimento”, nonché si presta ad essere letta “nell’ottica di consentire al ricorrente il ricorso nei confronti dell’effettivo legittimato passivo senza dovere attendere una decisione di merito da parte del collegio”.

Ciò premesso, si evidenziano di seguito alcuni profili che, ad avviso di questa Associazione, presentano taluni elementi di criticità.

1. Sulla fissazione di un limite temporale alla competenza dell’Arbitro. Pur apprezzando la ratio sottesa alle proposte di modifica di cui all’art. 4, comma 3-bis del Regolamento - relativamente all’introduzione di un limite temporale decennale di competenza dell’Arbitro il quale delimiti con precisione i fatti e i comportamenti rilevanti ai fini delle controversie oggetto di competenza - si ritiene che un simile lasso temporale risulti ancora fin troppo ampio da poter soddisfare appieno l’esigenza espressa nel documento di consultazione, ovverosia quella di incentrare l’attività dell’Arbitro su “operazioni o comportamenti meno risalenti che, con maggiore probabilità, rinvengono la loro disciplina nel quadro normativo vigente, contribuendo alla finalità conformativa propria degli orientamenti desumibili dalla decisioni del Collegio”.

Del resto, la stessa Banca d’Italia, nel documento di consultazione avente ad oggetto le modifiche alle disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro bancario e finanziario, propone un limite temporale quinquennale per la competenza dello stesso, valutandolo quale congruo a garantire un’adeguata tutela della clientela.

Si chiede, dunque, di riconsiderare la proposta di cui al citato art. 4, comma 3-bis, optando, invece, anche in linea con quanto proposto dalla Banca d’Italia per l’Arbitro bancario e finanziario, per l’introduzione di un limite temporale quinquennale.

2. Sul coinvolgimento delle associazioni di categoria degli intermediari. Con riguardo al coinvolgimento delle associazioni di categoria, che si intende rendere definitivo alla luce della proposta di modifica di cui al comma 4 dell’art. 11 del Regolamento, pur apprezzando la valorizzazione del ruolo “attivo” riconosciuto alle stesse, si chiede di confermare quanto esplicitato negli esiti alla consultazione avviata sul Regolamento nel 2016 allorché si ammise la possibilità, per le associazioni medesime, di rimettere gli adempimenti ad esse riferite a soggetti terzi appositamente delegati, anche costituiti in forma associativa.

Difatti, codesta Associazione ha formalizzato apposita delega in tal senso agli uffici del Conciliatore bancario e finanziario, autorizzando quest’ultimo a compiere a tal fine qualsiasi attività anche preliminare o successiva alla trasmissione, ritenuta utile al migliore perseguimento dell’interesse degli intermediari medesimi.

Inoltre, sempre nell’ambito del coinvolgimento delle associazioni di categoria, taluni chiarimenti paiono necessari in ordine alla proposta di modifica di cui all’art. 3, comma 2 del Regolamento allorché - nel rendere esplicito il dovere degli intermediari di tenere aggiornate le informazioni rese in sede di adesione e, dunque, di comunicare senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell’adesione – prevede un coinvolgimento in tal senso anche delle suddette associazioni.

A tal specifico riguardo innanzitutto si chiede di confermare che siffatto dovere di aggiornamento e di comunicazione sia stato concepito quale specifico onere a carico dell’intermediario il quale, resta, in prima battura coinvolto, anche quando decide di avvalersi dell’associazione di categoria. In altri termini, spetta comunque all’intermediario comunicare all’associazione le variazioni intervenute e dunque su quest’ultima graverà, esclusivamente, un mero onere di trasmissione alla Consob.

Si chiede specificare quali informazioni siano da comunicare, anche rispetto a quanto originariamente trasmesso dalle associazioni di categoria, sulla base di un modulo nel quale veniva richiesto di indicare la denominazione sociale, il codice fiscale e la PEC dell’intermediario aderente.

3. In tema di avvio e svolgimento del procedimento. Talune perplessità si esprimono in ordine alla specificazione inserita all’art. 11 del Regolamento circa l’utilizzo esclusivo della modulistica presente sul sito web dell’Arbitro, sia per la compilazione degli atti di parte, che per la presentazione della documentazione. E infatti, pur comprendendo che una simile previsione risponda a un’ottica di semplificazione e standardizzazione dei flussi documentali e tenendo presente, al contempo, il divieto di produrre documentazione sovrabbondante, inconferente o disordinata, si chiede che la stessa non comprometta, di fatto, l’esercizio del diritto di difesa e, di qui, la possibilità per le parti di rappresentare in maniera efficiente e completa le proprie posizioni nell’ambito del procedimento. Pertanto, analogamente a quanto previsto nel sistema vigente, al di là della previsione di un numero massimo di caratteri o di sezioni preimpostate da valorizzare, si chiede di mantenere la possibilità di svolgere le proprie considerazioni, laddove se ne ravvisi la necessità, anche su fogli acclusi, da poter allegare al modulo.

4. In tema di decisione ed esecuzione della stessa. La proposta di modifica di cui all’art. 15, comma 2 del Regolamento riconosce espressamente al ricorrente, in caso di accoglimento della domanda, la possibilità di vedersi riconosciuta una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa sostenute, ponendola a carica dell’intermediario.

A tal riguardo, si chiede di eliminare tale previsione in quanto la stessa, vincolando la valutazione a parametri di proporzionalità (“natura, complessità, valore della controversia”), nonché “alla misura in cui la domanda è stata accolta” e “al comportamento delle parti nel corso del procedimento”, rimette la decisione a un mero giudizio di discrezionalità da parte del collegio, contrariamente ai principi di certezza e prevedibilità che dovrebbero governare qualsivoglia procedimento.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, si chiede di riconoscere una previsione speculare, anche a favore degli intermediari, in caso di rigetto del ricorso o di inammissibilità dello stesso.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Leggi Anche