Consob accoglie le richieste di Assogestioni sul nuovo regolamento intermediari

Pubblicato il 28/2/2018

La Consob ha dato il via libera al nuovo Regolamento Intermediari, entrato in vigore in data 20 febbraio 2018, che conclude la fase di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva MiFID II e del regolamento collegato MiFID. Il nuovo Regolamento Intermediari è stato redatto in base agli esiti delle consultazioni con il mercato avviate nel secondo semestre del 2017.  In tale contesto la Consob ha tenuto conto delle richieste rappresentate da Assogestioni, impegnandosi a porre gli operatori in condizioni di adempiere in modo certo ai nuovi obblighi. Nello specifico, la Consob si è impegnata a valorizzare i contributi tempo per tempo forniti a livello europeo prevedendo la possibilità di fornire propri indirizzi interpretativi nella forma di “Questions and Answers” che, in ragione delle peculiarità del contesto domestico, potranno riguardare anche profili ulteriori rispetto a quelli trattati dall’Esma. La Consob si è altresì impegnata ad assumere, anche attraverso il confronto con le Associazioni di categoria, le iniziative necessarie a realizzare un coordinamento con precedenti letture interpretative rese dalla stessa Autorità, e una revisione in chiave MiFID II delle linee guida, dalla stessa validate in pregresse Comunicazioni. Infine, la Commissione si è impegnata a programmare una revisione in chiave MiFID II della linee guida redatte dalle Associazioni di categoria e validate nel previgente quadro normativo.

Incentivi a soggetti terzi in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza indipendente.  Accogliendo la richiesta dell’Associazione, e’ stato reso esplicito che nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente – fermo restando il divieto “assoluto e incondizionato” di percepire e trattenere incentivi (ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima) secondo il disposto di cui agli artt. 24, comma 1-bis e 24-bis, comma 2, lett. b), del TUF – gli eventuali compensi, commissioni o benefici non monetari pagati o forniti a soggetti terzi sono: a) sottoposti alle condizioni di ammissibilità fissate dal successivo art. 52-bis; ovvero b) esclusi dalla disciplina sugli incentivi se si tratta di pagamenti o benefici strettamente e necessariamente correlati alla prestazione del servizio medesimo al cliente (ai sensi del comma 2-ter dello stesso art. 52).

Ricerca - Rapporti tra negoziatori e gestori collettivi.  Accogliendo la richiesta dell’Associazione è stato confermato che gli obblighi di cui all’art. 52-octies non debbano applicarsi quando la trattazione degli ordini venga richiesta nell’ambito dell’attività di gestione collettiva, in quanto esclusa dal perimetro della MiFID II.

Product Governance. Accogliendo la richiesta dell’Associazione è stato confermato che gli operatori che prestano esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio non ricadono espressamente nel perimetro applicativo della MiFID II e quindi non sono soggetti agli obblighi di product governance gravanti in capo agli intermediari produttori.

Requisiti di esperienza e conoscenza: Accogliendo le richieste dell’Associazione: si consente anche ad altri intermediari (diversi dal datore di lavoro) o enti appositamente costituiti, appartenenti al medesimo gruppo, di effettuare la formazione. Si consente inoltre ai gestori ed agli altri intermediari produttori di erogare la formazione relativamente all’offerta di nuovi prodotti a favore del personale degli intermediari distributori;  (ii) in relazione alla la possibilità di dimezzare il periodo di esperienza richiesto in presenza di determinate certificazioni o mediante la partecipazione a corsi di formazione, che prevedono lo svolgimento di test finali di verifica, si consente che detto test finale possa essere somministrato anche dal medesimo soggetto che ha erogato la formazione o dallo stesso intermediario datore di lavoro del personale interessato dalla formazione, purché, in tale secondo caso, al fine di assicurare comunque la correttezza e l’adeguatezza dell’espletamento del test, vengano condotte verifiche specifiche da parte della funzione di controllo della conformità interna all’intermediario.

Commercializzazione di OICR propri.  Al fine di tener conto delle richieste dell’Associazione, la Consob ha previsto la disapplicazione di talune regole di condotta per le SGR che commercializzano OICR propri.  In particolare, attesa la similarità dell’attività di commercializzazione di OICR propri con quella di classamento di strumenti finanziari propri, è stato introdotto nel corpo dell’art. 107 un nuovo comma 3 che, tramite il richiamo all’art. 61, comma 3, del Regolamento Intermediari, prevede l’applicazione di un regime semplificato per l’attività di commercializzazione svolta con riguardo ai soggetti rientranti nella definizione di controparti qualificate; è stato, inoltre, inserito un nuovo comma 4, che prevede la medesima disciplina contenuta nella prima parte dell’art. 61, comma 5, relativamente alla possibilità per i soggetti classificati come controparti qualificate di chiedere di essere trattati come clienti professionali o al dettaglio.

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