Commercializzazione di OICR propri: i chiarimenti sulla informativa ex post sui costi e oneri

Pubblicato il 28/3/2019

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dalla MiFID II riguarda l’informativa in materia di costi e oneri, che gli intermediari abilitati devono fornire alla clientela nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Assogestioni, in ragione di alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione di questa novità, attraverso una circolare rivolta alle società Associate ha fornito delucidazioni sulla informativa ex post sui costi e oneri nel caso di commercializzazione di OICR propri.

Uno dei presupposti dell’applicazione della suddetta previsione MIFID sull’informativa ex post è che gli intermediari “intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno”. Per questa ragione, l’Associazione ha chiarito che ove il gestore si limiti a svolgere, in connessione alla commercializzazione di OICR propri, le attività ad essa strettamente collegate, costituenti estrinsecazione della gestione collettiva, si può ritenere non sussistente l’obbligo di informativa ex-post sui costi e oneri previsti dal citato articolo 50, par.9. In questo caso, infatti, anche per il cliente appare chiaro (e nessuna aspettativa di assistenza continuativa può sorgere in proposito) che il rapporto con il gestore si conclude nel momento stesso della vendita del prodotto.

Viceversa, laddove il gestore associ alla commercializzazione di OICR propri una relazione di natura continuativa, identificabile secondo quanto precisato nelle Q&A dell’ESMA, l’obbligo di informativa ex-post deve ritenersi sussistente.

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