Agenzia delle Entrate - Risposta consultazione direttiva DAC 6

Pubblicato il 15/1/2021

Assogestioni ringrazia codesta Autorità per l’opportunità di confronto in relazione alla bozza di circolare contenente chiarimenti sull’obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, di recepimento della Direttiva DAC 6.  

L’Associazione manifesta un generale apprezzamento per i chiarimenti interpretativi resi nella bozza di circolare con specifico riguardo al regime sanzionatorio, e, precisamente, in merito all’applicabilità degli istituti del ravvedimento operoso e del cumulo giuridico.    

Rinviando al documento allegato per le osservazioni di carattere tecnico, si ritiene opportuno richiamare in questa sede l’attenzione su alcune questioni di maggiore interesse per le nostre Associate relative alla valutazione dello standard di conoscenza per i fornitori di servizi e agli impatti della Brexit ai fini dell’individuazione dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione.      

Con riferimento alle modalità di valutazione dello standard di conoscenza nel caso in cui l’attività del fornitore di servizi sia suddivisa tra più unità funzionali, la bozza di circolare (pag. 19) opera una distinzione tra i soggetti in ragione della forma giuridica da essi assunta.

In particolare, mentre con riguardo agli enti dotati di personalità giuridica viene precisato che la valutazione dello standard di conoscenza deve essere effettuata “con riferimento alle informazioni comunque disponibili per l’entità nel suo complesso”, per i soggetti privi di personalità giuridica (ad esempio, le associazioni tra professionisti) la bozza di circolare chiarisce che “lo standard di conoscenza andrà verificato in capo al soggetto che assume la responsabilità del mandato professionale nei confronti del partecipante al meccanismo transfrontaliero oggetto di notifica”.

Tale distinzione determina, in primo luogo, una ingiustificata penalizzazione degli intermediari finanziari dotati di strutture organizzative complesse rispetto agli altri intermediari, in quanto richiede solo ai primi di raggruppare le informazioni presenti nelle diverse unità funzionali. In secondo luogo, la suddetta differenziazione di trattamento appare in evidente contrasto con i criteri per la verifica dello standard di conoscenza contenuti Commentario OCSE alle MDR e trasfusi nel decreto ministeriale del 17 novembre 2020.

Come precisato nella stessa bozza di circolare, infatti, “in merito alla disponibilità delle informazioni, l’articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale fa esplicito riferimento a quelle prontamente disponibili per il fornitore di servizi in ragione dell’attività di assistenza o di consulenza espletate nei confronti del cliente, facendo desumere che ai fini della presente disciplina non sono richieste all’intermediario attività di verifica addizionali rispetto a quelle ordinariamente effettuate ai fini della prestazione professionale richiesta”.

Dal richiamato art. 4, comma 2, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020 si evince come la volontà del legislatore sia quella di evitare di introdurre adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti da altre normative in capo ai soggetti che svolgono un ruolo meramente secondario rispetto ai meccanismi transfrontalieri.

In linea con quanto evidenziato, si ritiene opportuno che nella circolare sia chiarito che, nel caso di enti dotati di personalità giuridica in cui le informazioni sono ripartite tra più unità funzionali, la valutazione dello standard di conoscenza deve essere effettuata con riguardo alle informazioni a disposizione di ciascuna unità funzionale e al suo grado di coinvolgimento nel meccanismo transfrontaliero, piuttosto che con riguardo all’entità nel suo complesso.

Con riferimento agli impatti della Brexit ai fini dell’individuazione dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, come noto, l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 29 del 31 gennaio 2020) ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 (ossia fino al termine del periodo di transizione) continuano ad applicarsi al Regno Unito le disposizioni del diritto dell’Unione europea, incluse, quindi, le disposizioni contenute nella Direttiva DAC 6.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, l’accordo di cooperazione sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord lo scorso 24 dicembre (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 144 del 31/12/2020), ha previsto, all’art. 5.2., che «Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello garantito dalle norme e dai principi concordati in sede OCSE alla fine del periodo di transizione, in termini di: (a) scambio di informazioni, sia esso su richiesta, spontaneo o automatico, su conti finanziari, ruling fiscali transfrontalieri, rendicontazioni paese per paese tra amministrazioni fiscali e potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale».

Stante l’espresso richiamo ai principi concordati in sede OCSE, sembra che, per effetto del suddetto accordo, lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri tra Stati membri dell’Unione europea e il Regno Unito debba essere limitato ai soli meccanismi transfrontalieri regolati dalle disposizioni OCSE in materia di “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque  Offshore Structures”, ossia sostanzialmente ai soli meccanismi transfrontalieri che presentino gli elementi distintivi di cui alla lettera D dell’allegato IV alla Direttiva DAC 6.   

Al riguardo si ritiene utile che nella circolare siamo forniti chiarimenti in merito all’impatto del suddetto accordo sugli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa italiana con riguardo ai meccanismi transfrontalieri che presentino gli elementi distintivi di cui alle lettere A, B, C ed E dell’allegato 1 al d.lgs. n. 100/2020, anche in vista della scadenza dei termini per la comunicazione delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e per la comunicazione dei meccanismi “storici”.      

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