CONSOB - Risposta Consultazione Conoscenze e Competenze

Pubblicato il 23/1/2017

Premessa

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende ringraziare per l’opportunità offerta.

In primo luogo, si avverte la necessità di un intervento che meglio definisca l’ambito di applicazione della disciplina in commento, con riferimento ai profili di seguito riportati.

(i) Nel sistema europeo l’applicazione delle regole MiFID ai gestori collettivi del risparmio quando prestano servizi di investimento avviene in forza del rinvio contenuto nell’art, 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e nell’art. 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE che rendono applicabili gli artt. 2, paragrafo 2, 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE. A mente dell’art. 94, della MiFID II i riferimenti alla direttiva 2004/39/CE si intendono alla MiFID II o al Regolamento (UE) 600/2014 secondo le tavole di concordanza allegate alla MIFID II. Proprio alla luce di queste non risulta che l’art. 25, paragrafo 1, della MiFID II, che stabilisce la necessità di verificare il possesso delle conoscenze e competenze in capo alle persone fisiche che prestano consulenza o forniscono informazioni su strumenti finanziari e servizi offerti, sia tra le norme applicabili ai gestori di OICVM e FIA che prestano i suddetti 2 servizi d’investimento. Pertanto si richiede di valutare attentamente i margini di applicabilità della disciplina in oggetto ai gestori collettivi del risparmio.
(ii) Al di là di quanto evidenziato appena sopra, si rileva che gli Orientamenti ESMA indicano, quali soggetti sottoposti al rispetto degli obblighi da essi derivanti, le “Imprese” tra le quali rientrano anche «le società di gestione di OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM) esterni quando forniscono servizi di investimento relativi alla gestione individuale di portafogli o servizi accessori e solamente in connessione con la prestazione di tali servizi (rispettivamente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva OICVM e dell’articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva GEFIA». Tra i servizi elencati non vi è la commercializzazione di OICR propri in quanto rientrante nel servizio di gestione collettiva, né la commercializzazione di OICR di terzi la cui disciplina nel contesto nazionale è mutuata da quella sui servizi di investimento. Si richiede, quindi, di chiarire se i gestori di OICR sono tenuti ad adeguarsi agli Orientamenti ESMA, così come specificati da codesta spettabile Autorità, unicamente quando prestano il servizio di consulenza, forniscono informazioni nell’ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, o, in caso di gestori di fondi alternativi, di esecuzione e trasmissione di ordini.
(iii) In ogni caso, si chiede di confermare che i gestori, che prestano il solo servizio di gestione collettiva, non sono comunque tenuti a conformarsi agli Orientamenti con riferimento al personale che riceve richieste di informazioni dagli investitori (es. operatori di call center) ovvero risponde a reclami. In caso contrario, si avrebbe una inopportuna estensione di regole dettate da MiFID II in tema di prestazione dei servizi di investimento a fattispecie che, invece, attengono ad altro settore. Si rammenta che qualora si volessero attrarre anche queste diverse fattispecie nell’ambito di applicazione si produrrebbero dei significativi costi in capo ai gestori i quali normalmente non hanno contatti diretti con la clientela.
(iv) Si chiede di chiarire che l’eventuale prestazione di supporto del gestore all’attività del collocatore non rientra nei “Servizi pertinenti”: tale evenienza potrebbe verificarsi in caso di fornitura di informazioni al collocatore, così come in caso di incontro congiunto da parte di personale del collocatore e del gestore con un investitore. In quest’ultimo caso, infatti, si ritiene che la presenza del personale del gestore sia unicamente strumentale all’attività del collocatore che è l’unico soggetto che ha prestato il servizio di investimento al cliente, nel cui ambito vengono fornite le informazioni.
(v) Si chiede di confermare che il gestore, quando presti servizi d’investimento nei confronti di clientela professionale, non sia tenuto a conformarsi agli Orientamenti dell’ESMA. Ed infatti, sia il considerando 79 di MiFID II sia il documento di consultazione della Consob fanno riferimento alla clientela al dettaglio. In ogni caso si chiede di confermare che non sono tenuti a conformarsi agli Orientamenti i gestori che forniscono informazioni ad una impresa d’investimento sui propri prodotti che siano inseriti in altro prodotto o servizio offerto dall’impresa alla clientela, essendo infatti gli Orientamenti rivolti solo agli intermediari che hanno un rapporto diretto e non anche indiretto con la clientela.

In aggiunta ai profili sopra evidenziati, si sottolinea l’importanza di evitare, quale conseguenza non voluta della regolamentazione, la creazione di un unlevel playing field tra la distribuzione di prodotti assicurativi e quella di quote o azioni di OICR. La disciplina sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, infatti, lascia più ampi margini di scelta in capo agli interessati nella strutturazione della formazione e dell’aggiornamento professionale. In particolare, si prevede che, tanto nella fase iniziale di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze e capacità necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, quanto nella fase di aggiornamento professionale nel continuo, i corsi possono essere erogati direttamente dall’intermediario o dall’impresa di assicurazione e/o riassicurazione. Tenuto conto della valenza strategica dell’attività di formazione che le SGR svolgono nei confronti dei collocatori dei propri fondi, si ritiene importante valorizzare questa attività e assicurare che, similmente a quanto previsto per gli intermediari assicurativi, le SGR possano giocare un ruolo attivo nell’erogazione dei corsi di formazione, direttamente e/o tramite accordi con enti formativi terzi sia in funzione del rilascio dei titoli di abilitazione integrativi sia per l’aggiornamento professionale. Pertanto nel rispondere puntualmente alle domande nel prosieguo si propone di allineare le due discipline per quanto possibile.

Leggi tutto il documento

Leggi Anche