2a Commissione (Giustizia) e 6a Commissione (Finanze e tesoro) Senato della Repubblica - audizione
Premessa
Desidero in primo luogo ringraziare i Presidenti e i componenti delle Commissioni Giustizia e Finanze e tesoro per l’opportunità offerta ad Assogestioni di rappresentare il proprio punto di vista in ordine allo Schema di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (IV direttiva antiriciclaggio).
La nostra Associazione rappresenta i principali operatori italiani ed esteri attivi in Italia nella gestione di fondi comuni di investimento, fondi immobiliari, fondi monetari, fondi pensione e gestioni di portafoglio per clienti al dettaglio e istituzionali. Le società di gestione del risparmio (SGR) hanno in affidamento all’inizio del 2017 un patrimonio complessivo di quasi 1.300 miliardi di euro.
In questa sede intendiamo offrire il nostro contributo alla definizione del nuovo quadro normativo di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentando le peculiarità dell’attività svolta dalle SGR e tenendo conto dell’esperienza maturata nei dieci anni di vigenza del decreto legislativo n. 231 del 2007. Ciò al fine di raggiungere il comune obiettivo di delineare un impianto di contrasto efficace e proporzionale al rischio di riciclaggio relativo all’attività svolta e ai servizi prestati.
L’importanza della lotta ai fenomeni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, infatti, è certamente sentita in modo condiviso da tutti gli operatori del settore finanziario, in quanto è proprio sul sistema economico e finanziario che tali fenomeni esplicano i loro effetti più dannosi, alterandone i normali e corretti meccanismi di funzionamento.
Già nella fase di consultazione sulla bozza di decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio la Assogestioni aveva espresso, a nome dell’industria del risparmio gestito, il proprio apprezzamento per le novità contenute nello schema di decreto.
L’intervento normativo contiene, infatti, alcuni elementi di assoluta novità che, oltre a recepire le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2015/849 e consentire una migliore aderenza alle raccomandazioni della comunità internazionale, rappresentano un miglioramento del quadro normativo vigente.
Si apprezza, in particolare, la scelta di eliminare l’obbligo di istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) raggiungendo, in tal modo, un level playing field con gli altri Paesi europei.
La strada segnata dallo schema di decreto in merito alla conservazione delle informazioni appare ora conforme anche alle proposte più volte veicolate dall’industria del risparmio gestito nei confronti delle Autorità competenti. In più occasioni, infatti, era stata sottolineata l’importanza di poter disporre di modalità di conservazione delle informazioni che fossero in grado, da un lato, di consentire il loro utilizzo per l’attività di prevenzione e lotta al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, dall’altro lato, di eliminare inutili e pesanti oneri in capo ai soggetti obbligati.
Nonostante i significativi passi avanti compiuti, permangono, tuttavia, alcuni aspetti, già presenti nel decreto attualmente in vigore, suscettibili di miglioramento, che potrebbero aumentare ulteriormente l’efficacia dell’impianto delineato dotando i soggetti obbligati di strumenti maggiormente idonei a contribuire all’attività di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tali aspetti si aggiungono ulteriori problematiche connesse all’inserimento di nuove disposizioni nello schema di decreto in commento.
La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, infatti, impone a tutti i soggetti obbligati i medesimi obblighi, e non sempre tiene debitamente conto delle peculiarità che caratterizzano l’operatività degli stessi. In particolare, con specifico riferimento alle SGR, si sottolinea la difficoltà di “adattare” talune disposizioni normative alla realtà operativa e alla dimensione organizzativa che le caratterizza.
Per tale ragione, dopo aver brevemente descritto la normale operatività delle SGR, il nostro intervento si concentrerà, in primo luogo, sull’illustrazione di quelle che le SGR stesse hanno in questi anni percepito come le maggiori criticità dell’impianto nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, proponendo degli interventi migliorativi che si ritiene potranno contribuire a rendere ancora più efficace la capacità di intercettare operazioni illecite, veicolando le risorse deputate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo verso le aree di maggiore rischio. Successivamente, ci soffermeremo su alcune riflessioni sviluppatesi in riferimento alle nuove previsioni contenute nello schema di decreto approvato dal Governo relative alle segnalazioni di operazioni sospette e all’impianto sanzionatorio.