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La Direttiva UCITS IV

Il 13 gennaio 2009 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva UCITS IV, che riforma profondamente la normativa comunitaria in tema di OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). Una volta adottata la nuova disciplina, gli Stati Membri dovranno recepirla a livello nazionale entro il 1° luglio del 2011.

Il voto positivo dell’europarlamento costituisce un passo importante per la creazione di un mercato interno caratterizzato da una maggiore integrazione ed efficienza; la direttiva UCITS IV, infatti, pone le basi per una profonda trasformazione del mercato europeo, innovando profondamente la disciplina in tema di passaporto del gestore, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e creando i presupposti per il raggiungimento di maggiori economie di scala all’interno del settore.

 

Le novità

Passaporto dei gestore: la direttiva introduce una regolamentazione del passaporto del gestore che, contrariamente a quanto previsto fino ad oggi, consente ai fondi comuni autorizzati in uno Stato Membro di essere gestiti da una SGR insediata in un altro Stato Membro e da questo autorizzata, purché siano soddisfatti alcuni requisiti. Questa innovazione dovrebbe favorire un considerevole sviluppo del mercato grazie anche ad una riduzione dei costi, pur preservando comunque un elevato livello di tutela degli investitori.

Vigilanza del paese di origine: la normativa comunitaria prevede che una SGR sia soggetta alla vigilanza prudenziale dello Stato Membro di origine, a prescindere dal fatto che questa costituisca una succursale o operi in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato Membro. In tali circostanze, pertanto, la società deve rispettare le norme in materia di organizzazione poste dallo Stato Membro di origine. La SGR deve invece osservare la disciplina dello Stato ospitante gli OICVM gestiti, sia per quanto concerne la loro costituzione sia in relazione al loro funzionamento.

Armonizzazione delle procedure di fusione: la direttiva UCITS IV armonizza le procedure di fusione, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui gestori che intendono porre in essere una fusione di fondi transfrontaliera.

Disciplina delle strutture master-feeder: la nuova disciplina consente ad un OICVM feeder di investire parte o tutto il proprio patrimonio in un OICVM master così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business ed incrementare allo stesso tempo l’efficienza della politica di investimento.

Tutela degli interessi degli investitori:  si prevede un significativo cambiamento del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori tramite l’introduzione del key investor informations. Il nuovo documento informativo, che si sostituirà al prospetto semplificato e conterra le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un OICVM. Tale documento, che si caratterizza per la sua brevità, deve riportare secondo uno schema predefinito le informazioni indicate dalla direttiva e deve consentire all’investitore un agevole confronto, soprattutto su costi e profili di rischio. Il documento ha dunque la funzione di porre l’investitore nelle condizioni di valutare correttamente l’opportunità dell’investimento e di adottare così decisioni pienamente consapevoli.

 

Il percorso normativo

- 13 gennaio 2009: approvazione da parte del Parlamento Europeo

- 19 giugno 2009: adozione definitiva da parte del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea.

- 1° luglio del 2011: scadenza per il recepimento a livello nazionale della nuova disciplina da parte degli Stati Membri

Successivamente all’approvazione da parte del Parlamento Europeo, hanno preso avvio le consultazioni relative alle consultazioni di secondo livello riguardati aspetti specifici della direttiva

 

Per scaricare il testo della nuova direttiva clicca qui

Per monitorare le consultazioni in corso visita il sito del CESR