Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati
EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito
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Prestazioni
Il decreto legislativo n. 252/05 ha notevolmente semplificato il regime tributario delle prestazioni pensionistiche. In particolare, con il decreto è stato unificato il trattamento delle prestazioni erogate sia in rendita che in capitale ed è stata introdotta la tassazione sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria e di quella separata.
Le prestazioni pensionistiche, in qualunque forma erogate, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. h-bis), del TUIR e sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari. In ogni caso, la riduzione non può eccedere i 6 punti percentuali. Ai fini della riduzione dell’aliquota sono presi in considerazione i periodi di iscrizione alle forme pensionistiche per i quali non è stato esercitato il riscatto totale della posizione.
La ritenuta a titolo d’imposta si applica sull’ammontare complessivo erogato in rendita o in capitale, al netto dei redditi di natura finanziaria che hanno già scontato l’imposta sostitutiva dell’11% in capo al fondo nonché dei contributi non dedotti. Limitatamente alle prestazioni in forma periodica, non concorrono a formare la base imponibile anche i rendimenti conseguiti successivamente alla maturazione del diritto all’erogazione della rendita che, in quanto redditi di capitale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.
Il sostituto d’imposta è sempre il fondo pensione nel caso di prestazione in capitale ed il soggetto erogante nel caso di prestazione in rendita.
Tale regime si applica anche alle prestazioni pensionistiche erogate a titolo di riscatto e di anticipazione, salvo alcune eccezioni. In particolare, le anticipazioni richieste per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli ovvero per ulteriori esigenze dell’aderente, nonché i riscatti erogati per cause diverse da inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, invalidità permanente ovvero morte dell’aderente scontano la ritenuta a titolo d’imposta nella misura fissa del 23%.

