Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati

EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito

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5 buone ragioni per avere i Fondi anche durante le crisi

Ci sono molti buoni motivi per mettere i propri risparmi in un fondo. Assogestioni, l’associazione del risparmio gestito, ne indica almeno cinque e lo fa anche attraverso un annuncio pubblicato sui principali quotidiani nazionali.

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Contributi

Il decreto legislativo n. 252/05 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente (compresi gli accantonamenti di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR) alle forme pensionistiche (collettive e individuali, sia volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali), siano deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto per un importo non superiore a 5.164,57 euro.  Fermo restando il limite di deducibilità, i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico sono deducibili, per l’ammontare non dedotto dall’aderente, dal soggetto cui questi è a carico. 

Tale regime si applica anche ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo di cui all’apposita lista.

Un regime di favore è stato introdotto dal decreto legislativo n. 252/05 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, i quali possono dedurre, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro nei primi cinque anni di partecipazione. In ogni caso, tale importo non può superare i 2.582,29 euro annui.

Qualora parte dei contributi versati non abbiano fruito della deduzione, l’aderente può comunicare al fondo gli importi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, entro la data in cui matura il diritto alla prestazione. Tale comunicazione consente di scomputare i contributi non dedotti dalla base imponibile in sede di tassazione delle prestazioni definitive.