Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati

EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito

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5 buone ragioni per avere i Fondi anche durante le crisi

Ci sono molti buoni motivi per mettere i propri risparmi in un fondo. Assogestioni, l’associazione del risparmio gestito, ne indica almeno cinque e lo fa anche attraverso un annuncio pubblicato sui principali quotidiani nazionali.

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Fondi pensione

Il decreto legislativo n. 252/05 di riforma della previdenza complementare ha lasciato pressoché invariato il regime tributario dei fondi pensione introdotto dal decreto legislativo n. 47/00. Tale regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta.

Il risultato netto di gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto, rilevato da un apposito prospetto relativo all’ultimo giorno dell’anno solare (aumentato dell’imposta sostitutiva accantonata, delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche), il valore del patrimonio all’inizio dell’anno (aumentato dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta).

Per consentire l’effettiva tassazione del risultato netto di gestione, i redditi di capitale sono percepiti dal fondo - tranne alcune eccezioni - al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili: in buona sostanza, il fondo è considerato soggetto “lordista”. In particolare, la deroga al regime delle ritenute alla fonte non opera per i redditi di capitale per i quali è prevista l’applicazione di una ritenuta con aliquota pari al 27%, superiore a quella fissata per l’imposta sostitutiva sul risultato della gestione, nonché per i proventi assoggettati a ritenuta alla fonte in modo indifferenziato da parte dell’emittente. Allo scopo di evitare la doppia imposizione, questi redditi, in quanto già soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, non concorrono a formare il risultato di gestione da tassare con imposta sostitutiva. Per la medesima finalità, è riconosciuto un credito d’imposta del 15% sui proventi da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, i quali concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione.

L’imposta sostitutiva relativa alle variazioni di valore del patrimonio del fondo deve essere calcolata con la stessa periodicità con cui si procede alla valorizzazione delle quote. In particolare, l’imposta relativa agli incrementi del patrimonio è accantonata in apposita voce del passivo del fondo.

Nel caso in cui il fondo al termine del periodo d’imposta consegua un risultato negativo, questo è computato, senza limiti temporali, in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. Qualora il fondo gestisca più linee di investimento, il risultato negativo può essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione positivo di altre linee di investimento, mediante prelievo delle somme dalla linea con debito d’imposta e successivo accreditamento alla linea che ha maturato un risultato negativo.

Nel caso di scioglimento del fondo e di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica, individuale o collettiva, il fondo destinatario della posizione può portare il risultato negativo in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi. A tal fine, nel determinare il valore della quota si tiene conto del “credito d’imposta” corrispondente all’11% del risultato negativo. I trasferimenti delle posizioni individuali operate in favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo n. 252/05, nonché i trasferimenti tra forme pensionistiche, sono esenti da imposta.