Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati
EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito
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Il DL n. 112 del 2008
Le novità più significative in materia di fiscalità dei fondi immobiliari sono state introdotte dal DL n. 112/08. L’articolo 82 ha previsto infatti un regime fiscale penalizzante per i fondi immobiliari “a ristretta base partecipativa” e per i fondi “familiari”, allo scopo di disincentivare l’utilizzo del fondo immobiliare per finalità diverse da quelle della gestione collettiva del risparmio.
Questo regime fiscale, che si aggiunge a quello ordinario, prevede l’applicazione di un’imposta patrimoniale dell’1% sul valore del patrimonio netto del fondo e l’aumento dal 12,5% al 20% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle quote del fondo. Questa misura va nella stessa direzione dell’orientamento espresso dalla Banca d’Italia nel 2005, con cui l’organo di vigilanza aveva esortato le società di gestione del risparmio a valutare con particolare attenzione eventuali iniziative volte a utilizzare l’istituto del fondo immobiliare allo scopo di amministrare consistenti patrimoni personali, in assenza degli elementi che caratterizzano la gestione collettiva del risparmio.
La disciplina in questione si applica ai fondi le cui quote siano detenute da meno di dieci partecipanti, salvo che almeno il 50% sia detenuto da imprese, investitori che risiedano in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal TUF, forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali (fondi a ristretta base partecipativa).
Si applica inoltre ai fondi riservati e speculativi istituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto ministeriale n. 228 del 1999, indipendentemente dal numero dei partecipanti, qualora le quote siano detenute per più di due terzi da persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, nonché da società, enti o organismi da esse controllati, a eccezione delle quote di partecipazione che siano comunque relative a imprese commerciali residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Sono in ogni caso esclusi dalle nuove disposizioni fiscali i fondi per i quali sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e quelli che abbiano un patrimonio non inferiore a 400 milioni di euro.
La verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’applicazione dell’imposta patrimoniale è posta annualmente a carico della società di gestione del risparmio, sulla base della media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta. A tal fine sono stati previsti specifici obblighi di comunicazione a carico dei possessori delle quote del fondo, con l’obbligo di fornire entro il 31 dicembre di ogni anno le informazioni necessarie e aggiornate agli effetti della verifica della sussistenza dei requisiti. La società di gestione del risparmio, a sua volta, deve segnalare all'Agenzia delle Entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la suddetta comunicazione.

