Ripensare le strategie previdenziali: come assicurare migliori prospettive per i futuri pensionati
EFAMA estende il dibattito sulla previdenza alla fase cruciale dell’erogazione del risparmio accumulato. L’analisi, mostrando come la migliore strategia consista nella combinazione tra investimento e rendita, mette a fuoco il ruolo del risparmio gestito
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Direttiva tassazione risparmio
In sede di prima applicazione della direttiva 2003/48/CE (cosiddetta “Direttiva tassazione risparmio”) i fondi immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 37 del TUF e dell’art. 14-bis della legge n. 86/94 erano stati espressamente esclusi dalla categoria delle “entità residuali”, ossia da quei soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni nel momento in cui percepiscono un pagamento di interessi per conto dei beneficiari effettivi sottostanti.
Nella relazione illustrativa al decreto di attuazione della direttiva comunitaria era stato infatti puntualizzato che i fondi immobiliari non rientravano nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa, in quanto aventi una “struttura configurativa che li porta allo svolgimento di una politica di investimento di natura sostanzialmente diversa rispetto a quella presa in considerazione dalla direttiva 2003/48/CE”. Le suddette motivazioni, per quanto trovassero una valida giustificazione nelle finalità generali della politica d’investimento dei fondi, non hanno tuttavia tenuto conto della circostanza che il patrimonio dei fondi immobiliari può essere potenzialmente investito, anche in misura considerevole, in strumenti finanziari produttivi di redditi rilevanti ai fini della direttiva. Infatti, affinché un fondo possa qualificarsi “immobiliare” è sufficiente che investa “prevalentemente” in beni immobili, diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari.
In base a quanto stabilito dal d.m. n.228/99 perché un fondo possa definirsi “immobiliare” il patrimonio deve essere investito in misura non inferiore ai due terzi in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Questa percentuale è ridotta al 51% qualora il patrimonio del fondo sia investito, in misura non inferiore al 20%, in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione, aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. Peraltro i suddetti limiti di investimento devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall’avvio dell’operatività del fondo.
Queste considerazioni hanno così portato l’Amministrazione finanziaria a modificare l’impostazione originariamente adottata nella circolare n. 55/E del 2005, in merito all’applicazione della direttiva tassazione risparmio ai fondi immobiliari di diritto italiano, ponendo in tal modo l’Italia in linea con le scelte operative degli altri Stati membri.
Pertanto, come chiarito nella circolare n. 74/E del 2007, i fondi immobiliari devono ritenersi inclusi nella categoria delle “entità residuali” e quindi tra quei soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni dei pagamenti di interessi nel momento stesso della loro percezione a vantaggio dei beneficiari effettivi sottostanti, sempreché il fondo non eserciti l’opzione per essere trattato, ai fini della disciplina in esame, come un OICVM armonizzato.
Per approfondire il regime fiscale dei fondi speculativi, consulta i contenuti della sezione “Regime fiscale” dei fondi comuni aperti.

